Un'azienda chimica ha contestato la richiesta di pagamento della Tariffa igiene ambientale per le aree industriali dove produceva rifiuti speciali, opponendosi anche all'applicazione dell'IVA sulla tassa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda, stabilendo che il Comune non può assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani senza rispettare limiti quantitativi. Di conseguenza, le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili sono esenti dal tributo, purché l'azienda ne dimostri l'effettivo smaltimento autonomo. Inoltre, la Corte ha ribadito che sulla Tariffa igiene ambientale non si applica l'IVA, poiché si tratta di un tributo e non di un servizio commerciale. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio.
Continua »