Un'azienda di trasporti in fallimento ha impugnato un avviso di accertamento TARI per l'anno 2014, contestando la validità dell'atto e l'applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione dal 2010 al 2015. La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla validità dell'accertamento, confermando che l'indicazione della maggiore superficie è sufficiente. Tuttavia, ha accolto il ricorso sul calcolo delle sanzioni, stabilendo che per le violazioni riguardanti TARSU e TARI si applica il cumulo giuridico sanzioni tributarie. Essendo tributi locali caratterizzati da una sostanziale continuità regolativa, le violazioni degli obblighi dichiarativi sono della stessa indole. Di conseguenza, la sanzione complessiva deve essere rideterminata applicando il trattamento più favorevole per il contribuente, anziché sommare matematicamente le singole sanzioni. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio.
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