Un'azienda del settore cartario contestava l'avviso di accertamento TARI di un Comune, sostenendo l'esenzione per le aree destinate alla produzione. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del Comune, ha chiarito l'ambito dell'esenzione TARI. La Suprema Corte ha stabilito che l'esenzione si applica solo alle superfici dove si producono rifiuti speciali in modo continuativo e prevalente. Le aree accessorie, come parcheggi e zone di manovra, sono invece tassabili in quanto idonee a produrre rifiuti urbani. Inoltre, è stata affermata la debenza della quota fissa del tributo anche per le superfici esenti, in quanto l'azienda beneficia comunque del servizio pubblico. La causa è stata rinviata per un nuovo esame dei fatti.
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