Un cittadino impugna un'intimazione di pagamento per imposte sui rifiuti, sostenendo la prescrizione cartella di pagamento. In appello, la commissione tributaria valuta cartelle mai contestate dal debitore e respinge le sue doglianze. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del cittadino rilevando due gravi errori. Primo, la sentenza d'appello soffre del vizio di ultrapetizione per aver giudicato atti estranei al ricorso. Secondo, i giudici supremi confermano il termine di prescrizione di cinque anni per le tasse comunali sui rifiuti. Tenendo conto dei mesi di sospensione previsti per la rottamazione dei ruoli, l'intimazione risulta notificata oltre i termini di legge. Per questi motivi la Cassazione annulla la pretesa fiscale dell'agente della riscossione e lo condanna a pagare le spese legali.
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