Una società proprietaria di un autosalone ha contestato un avviso di pagamento della Tares (tassa sui rifiuti) relativo all'area esterna usata come parcheggio per i clienti. La società sosteneva che tale area non fosse produttiva di rifiuti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando un principio chiave sulla tassabilità aree scoperte: i parcheggi, essendo aree frequentate da persone, si presumono produttivi di rifiuti. Spetta al contribuente, e non al Comune, fornire la prova contraria, dimostrando con una denuncia e documentazione specifica che l'area è oggettivamente inutilizzabile o non produce rifiuti. In assenza di tale prova, la tassa è dovuta. L'azienda ha quindi perso la causa.
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