Una società ha impugnato un avviso di accertamento per la TARES, sostenendo di avere diritto a un'esenzione per le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali. La società, tuttavia, non aveva presentato la necessaria dichiarazione per delimitare tali aree. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che l'onere della prova TARES per ottenere esenzioni o riduzioni grava sul contribuente. L'omessa dichiarazione costituisce un ostacolo insormontabile per il riconoscimento del beneficio fiscale, in quanto il giudice non può sopperire alla negligenza della parte.
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