Un importante istituto bancario ha richiesto il Rimborso IRAP per gli anni dal 2005 al 2009, lamentando la mancata deduzione delle quote di svalutazione dei crediti, i cosiddetti noni pregressi, maturate negli anni precedenti. L'Amministrazione Finanziaria ha rifiutato il rimborso, eccependo la decadenza del termine di quarantotto mesi e contestando il diritto alla deduzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco. I giudici hanno chiarito che il differimento pluriennale delle deduzioni ha una valenza puramente finanziaria e non incide sulla competenza fiscale, che resta ancorata all'anno in cui la svalutazione è avvenuta. Inoltre, l'eccezione di decadenza è stata respinta poiché l'ufficio non ha fornito la prova documentale della data esatta dei versamenti. Vince la banca, che ottiene il rimborso e il pagamento delle spese legali.
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