Un proprietario di un'unità abitativa in un villaggio turistico si è opposto al pagamento di spese condominiali, contestando la legittimazione del Supercondominio a richiederle. Inizialmente, un Giudice di Pace aveva accolto la sua opposizione. Tuttavia, il Supercondominio, che nel frattempo aveva nominato un amministratore, ha impugnato la decisione, ottenendo la condanna del proprietario al pagamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del proprietario, confermando che l'amministratore del Supercondominio ha piena legittimazione ad agire in giudizio per la riscossione dei contributi, senza necessità di autorizzazione assembleare specifica. La sentenza ribadisce l'autonomia dell'amministratore in tali contestazioni.
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