Una società registrata all'estero gestiva la locazione di numerosi immobili in Italia. Un condominio creditore, vantando crediti non pagati per spese comuni, ha richiesto la dichiarazione di fallimento dell'impresa. La società ha contestato la competenza del tribunale italiano, sostenendo di avere la sede legale all'estero e una presunta sede operativa in un'altra regione d'Italia. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso confermando il fallimento. I giudici hanno chiarito che, ai fini della sede effettiva società fallimento, rileva il luogo in cui l'azienda svolge la sua reale attività di gestione immobiliare e dove risiede l'amministratore. Di fronte all'assenza di dipendenti e di una struttura operativa estera reale, la competenza spetta al tribunale del luogo in cui sono ubicati gli immobili e si esercita l'amministrazione concreta. La società e il suo amministratore sono stati condannati al pagamento delle spese.
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