La Cassazione affronta un caso di cessazione materia del contendere in condominio. Una società aveva citato in giudizio alcuni proprietari per la formazione delle tabelle millesimali, ma questi negavano di far parte del condominio. Durante la causa, l'assemblea ha approvato le tabelle, rendendo la richiesta iniziale superflua. La Corte ha confermato la chiusura del processo, stabilendo che il giudice può dichiararla anche d'ufficio quando viene meno l'interesse ad agire. I proprietari che contestavano la loro appartenenza al condominio sono stati comunque condannati a pagare le spese legali in base al principio di soccombenza virtuale, poiché il giudice aveva accertato, in via incidentale, la fondatezza del rapporto condominiale.
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