Un dirigente, dopo il licenziamento da parte dell'Azienda, riceve una somma di 614.000 euro a titolo transattivo come risarcimento per il mancato esercizio di un piano di stock option. Il contribuente richiede il rimborso parziale dell'IRPEF, pretendendo l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,50% tipica del capital gain, anziché la tassazione ordinaria sui redditi da lavoro dipendente. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che l'indennità sostitutiva delle stock option non gode dell'agevolazione fiscale ma costituisce reddito da lavoro dipendente ordinario. Di conseguenza, la transazione privata non può modificare il regime tributario e la tassazione stock option deve seguire le regole ordinarie.
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