La Corte di Cassazione ha affrontato il caso riguardante la risoluzione del contratto di leasing avvenuta prima del fallimento della società utilizzatrice. La società creditrice chiedeva di ammettere allo stato passivo i canoni scaduti a titolo di penale risarcitoria, pur avendo già riacquistato la disponibilità dell'immobile. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso della società cessionaria del credito. La Suprema Corte ha confermato che, applicando l'articolo 1526 del codice civile ai contratti risolti prima della riforma del 2017, il concedente non può limitarsi a richiedere i canoni insoluti. Per evitare un ingiusto arricchimento, il creditore deve obbligatoriamente indicare il ricavato della vendita del bene oppure presentare una stima attuale del suo valore di mercato. La mancanza di questo elemento impedisce di valutare la congruità della penale, comportando il rigetto della domanda di incasso.
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