La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che la reiezione di una domanda di ammissione al passivo non impedisce la proposizione di una nuova domanda per un importo simile, se basata su una diversa 'causa petendi'. Nel caso specifico, una prima domanda di un Comune, fondata su un inadempimento contrattuale, era stata respinta. Successivamente, il Comune ha ottenuto l'ammissione al passivo sulla base di una sentenza della Corte dei Conti per danno erariale. La Cassazione ha confermato che si tratta di due diritti distinti, escludendo l'operatività del giudicato endofallimentare.
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