Un'azienda, qualificata come esportatore abituale, ha superato il plafond IVA durante un'importazione doganale. Per rimediare all'errore, l'azienda ha utilizzato il ravvedimento operoso, pagando la sanzione in misura ridotta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA. L'Agenzia delle Dogane ha contestato la tempestività del pagamento, sostenendo che il termine annuale dovesse decorrere dalla data della dichiarazione doganale (giorno della violazione) e non da quella della dichiarazione annuale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ufficio tributario. I giudici hanno stabilito che, per i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale, il termine finale per il ravvedimento operoso coincide con la scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è avvenuta la violazione, confermando la piena validità della regolarizzazione effettuata dall'azienda.
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