Un professionista, nominato ausiliario del giudice in una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, ha impugnato la decisione che riduceva il suo onorario. Sosteneva che il suo ruolo fosse analogo a quello di un commissario giudiziale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il compenso ausiliario deve essere calcolato secondo le norme per i consulenti tecnici (D.M. 30.05.2002) e non quelle, più vantaggiose, previste per i commissari nelle procedure concorsuali, data la diversità dell'incarico e dei compiti effettivamente svolti.
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