Una società energetica ha chiesto la rimodulazione degli incentivi per un impianto, invocando la disciplina spalma-incentivi per ottenere la proroga della concessione idroelettrica per ulteriori sette anni. L'ente regionale ha negato l'estensione, sostenendo che la rimodulazione tariffaria non incida sulla durata del titolo concessorio. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il ricorso della società. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato tale decisione, rigettando il ricorso. La Corte ha chiarito che le norme sugli incentivi regolano solo i profili economici e non comportano alcuna proroga della concessione idroelettrica, la cui durata rimane soggetta alle regole originarie e ai principi europei di concorrenza e temporaneità delle concessioni pubbliche.
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