L'Agenzia delle Entrate ha richiesto a una Società, in qualità di sostituto d'imposta, il pagamento delle ritenute non effettuate sulla distribuzione di utili ai soci. La Società ha contestato la richiesta, evidenziando che i soci avevano già regolarizzato la propria posizione fiscale aderendo allo scudo fiscale e pagando un'imposta straordinaria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Società. I giudici hanno stabilito che, sebbene l'obbligo del sostituto d'imposta sia autonomo, il pagamento integrale del debito tributario da parte del socio estingue l'intera pretesa del Fisco. Di conseguenza, l'Erario non può pretendere un doppio pagamento dalla Società, poiché il debito principale è già stato interamente soddisfatto.
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