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Sostituito

24 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Il soggetto (es. un professionista o un lavoratore) che percepisce un reddito al netto della ritenuta operata dal sostituto d'imposta. È il contribuente effettivo su cui grava l'imposta.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Rimborso IRPEF sisma 1990: la vittoria del lavoratore sul Fisco
Un lavoratore dipendente residente nelle zone della Sicilia colpite dal terremoto del 1990 ha presentato istanza per il rimborso IRPEF sisma 1990, chiedendo la restituzione del 90% delle imposte trattenute in busta paga tra il 1990 e il 1992. L'Amministrazione finanziaria ha opposto il proprio rifiuto tacito, sostenendo che solo il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, avesse il diritto di chiedere il rimborso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, stabilendo che anche il singolo lavoratore possiede una diretta legittimazione ad agire per la restituzione delle somme trattenute. L'Agenzia delle Entrate è stata interamente soccombente e condannata al pagamento delle spese legali.
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Rimborso IRPEF Sisma Sicilia: Il Lavoratore Vince contro l’Agenzia
Una contribuente ha chiesto il **rimborso IRPEF sisma Sicilia** per gli anni 1990-1992, relativo a agevolazioni fiscali per eventi calamitosi. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che solo il sostituto d'imposta (datore di lavoro) potesse richiederlo e che il beneficio fosse solo per chi non aveva ancora pagato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che il lavoratore dipendente, in quanto soggetto passivo dell'imposta, ha pieno diritto a ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate, anche se trattenute alla fonte dal datore di lavoro. Il beneficio si applica anche a chi aveva già pagato.
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Rimborso imposte sisma 1990: il dipendente vince contro il Fisco
Un lavoratore dipendente, residente in una zona della Sicilia colpita dal terremoto del 1990, ha richiesto il rimborso del 90% dell'IRPEF versata nel triennio 1990-1992. L'Agenzia delle Entrate ha negato il diritto, sostenendo che i lavoratori dipendenti, avendo subito le trattenute tramite il sostituto d'imposta, non potessero accedere al beneficio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando che anche i lavoratori subordinati hanno pieno diritto al rimborso imposte sisma 1990. La legge esclude solo chi svolge attività d'impresa. Di conseguenza, il lavoratore vince la causa e l'Agenzia delle Entrate deve rimborsare le somme e pagare le spese legali.
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Ritenute fiscali non versate: l’azienda deve darle al lavoratore
Un lavoratore ha chiesto la restituzione delle somme trattenute in busta paga dal datore di lavoro negli anni 1990/1992. L'azienda, agendo come sostituto d'imposta, aveva trattenuto le imposte ma, beneficiando di un condono fiscale post-sisma del 1990 in Sicilia, aveva versato all'erario solo il 10% del dovuto, trattenendo il restante 90%. La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso del lavoratore sia quello dell'azienda. La Corte ha stabilito che le ritenute fiscali non versate all'erario a seguito del condono spettano al lavoratore. Il datore di lavoro non ha alcun titolo giuridico per trattenere queste somme e deve restituirle al dipendente, in quanto quest'ultimo è il reale beneficiario dell'agevolazione fiscale. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
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Restituzione ritenute IRPEF: il condono non arricchisce l’azienda
Un lavoratore ha richiesto la restituzione ritenute IRPEF operate sulla sua busta paga dal datore di lavoro e mai versate allo Stato. L'azienda, infatti, aveva beneficiato di un condono fiscale pagando solo il 10% del debito a seguito del terremoto di Siracusa del 1990. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda in amministrazione straordinaria. I giudici hanno stabilito che il condono fiscale cancella il debito anche per il lavoratore. Di conseguenza, le somme trattenute e non versate devono essere restituite al dipendente, poiché fanno parte della sua retribuzione lorda. Trattandosi di crediti di lavoro, su tali somme spettano anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati a partire dal momento in cui sono state effettuate le trattenute originarie.
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Restituzione ritenute d’acconto: il condono spetta al dipendente
Un'azienda in amministrazione straordinaria ha trattenuto le tasse sulla busta paga di un dipendente tra il 1990 e il 1992, senza versarle allo Stato a causa della sospensione per un terremoto. Successivamente, l'azienda ha beneficiato di un condono fiscale, pagando solo il 10% del debito tributario. Gli eredi del lavoratore hanno richiesto la restituzione del restante 90% trattenuto. La Corte di Cassazione ha confermato che l'azienda deve restituire le somme non versate, stabilendo che il vero beneficiario del condono è il lavoratore (sostituito) e non il datore di lavoro. La mancata restituzione configura un indebito. Pertanto, la richiesta di restituzione ritenute d'acconto è stata pienamente accolta, con l'aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria calcolati dal momento della trattenuta originaria.
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Sostituto d’imposta: lo scudo del socio salva la società
L'Agenzia delle Entrate ha richiesto a una Società, in qualità di sostituto d'imposta, il pagamento delle ritenute non effettuate sulla distribuzione di utili ai soci. La Società ha contestato la richiesta, evidenziando che i soci avevano già regolarizzato la propria posizione fiscale aderendo allo scudo fiscale e pagando un'imposta straordinaria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Società. I giudici hanno stabilito che, sebbene l'obbligo del sostituto d'imposta sia autonomo, il pagamento integrale del debito tributario da parte del socio estingue l'intera pretesa del Fisco. Di conseguenza, l'Erario non può pretendere un doppio pagamento dalla Società, poiché il debito principale è già stato interamente soddisfatto.
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Condono fiscale e sostituto d’imposta: vince il dipendente
Un lavoratore ha chiesto all'azienda la restituzione del 90% delle trattenute IRPEF effettuate sulla sua busta paga e mai versate allo Stato. L'azienda aveva infatti beneficiato di una sospensione per un terremoto e poi di un condono fiscale, pagando solo il 10% del debito tributario. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'azienda non può trattenere il restante 90%, poiché le somme appartengono al lavoratore. Il condono fiscale e sostituto d'imposta non possono giustificare un arricchimento ingiustificato del datore di lavoro. Di conseguenza, l'azienda deve restituire le somme trattenute indebitamente, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria calcolati a partire dal momento in cui sono state effettuate le trattenute in busta paga.
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Restituzione somme al netto: l’azienda perde contro il dipendente
L'Azienda aveva versato delle somme al Lavoratore in esecuzione di una sentenza provvisoria poi riformata in appello. Ottenuta la riduzione del dovuto, L'Azienda pretendeva dal Lavoratore la restituzione delle somme calcolate al lordo delle ritenute fiscali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che la restituzione somme al netto è l'unica via percorribile. Poiché il Lavoratore non ha mai materialmente incassato le ritenute fiscali (trattenute e versate direttamente allo Stato dall'Azienda in qualità di sostituto d'imposta), L'Azienda non può chiederne a lui la restituzione. Per recuperare le tasse versate in eccedenza, L'Azienda dovrà presentare un'apposita istanza di rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria.
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Omesso versamento di ritenute: il modello 770 non basta
Il caso riguarda la condanna di un Datore di Lavoro per il reato di omesso versamento di ritenute fiscali relative all'anno d'imposta 2013. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando che una parte delle retribuzioni era stata pagata l'anno successivo e che mancava la prova della consegna delle certificazioni ai lavoratori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che per la configurazione del reato (per i fatti antecedenti alla riforma del 2015) non basta la presentazione del modello 770, ma è indispensabile la prova dell'effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti. La sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo esame.
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Rimborso imposte sisma 1990: il dipendente vince contro il Fisco
Una contribuente, residente in un Comune colpito dal terremoto del 1990 in Sicilia, ha richiesto il rimborso del 90% dell'IRPEF trattenuta in busta paga negli anni 1990-1992. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato la richiesta, sostenendo che solo il datore di lavoro potesse chiedere il rimborso e che il termine fosse scaduto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando che il lavoratore dipendente ha pieno diritto a richiedere il rimborso imposte sisma 1990. Inoltre, la Corte ha chiarito che il termine di decadenza biennale decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 31 del 2008, rendendo tempestiva la domanda della contribuente. Vince la contribuente, con condanna dell'Amministrazione alle spese.
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Condono aziendale e restituzione delle ritenute fiscali
Un lavoratore ha richiesto l'ammissione al passivo dell'azienda datrice di lavoro, in amministrazione straordinaria, per ottenere la restituzione delle ritenute fiscali operate sulla sua busta paga tra il 1990 e il 1992. L'azienda aveva beneficiato della sospensione dei tributi per il sisma del 1990 e, successivamente, aveva aderito a un condono fiscale pagando solo il 10% delle somme trattenute. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda, confermando che il lavoratore ha pieno diritto al rimborso del restante 90% delle somme trattenute e non versate allo Stato. La Corte ha inoltre stabilito che gli interessi e la rivalutazione monetaria decorrono dal momento in cui sono state effettuate le singole trattenute mensili, data la natura retributiva del credito.
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Rimborso delle imposte sui redditi: il cittadino vince sul fisco
Un pensionato riceve dall'INPS somme per differenze pensionistiche, sulle quali l'ente versa l'IRPEF allo Stato come sostituto d'imposta. Successivamente, la sentenza favorevole viene riformata in appello e il pensionato è costretto a restituire l'intero importo lordo all'INPS. Il pensionato chiede quindi all'Agenzia delle Entrate il rimborso delle imposte sui redditi indebitamente trattenute. A fronte del silenzio rifiuto del fisco, la Cassazione accoglie il ricorso del contribuente. La Corte stabilisce che sia il sostituto sia il sostituito sono legittimati a chiedere il rimborso delle imposte non dovute. Non rileva il fatto che il pensionato non abbia ancora completato la restituzione rateale delle somme all'INPS, escludendo qualsiasi ipotesi di indebito arricchimento.
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Tassazione compensi sportivi dilettantistici: senza CONI si paga
Un istruttore sportivo riceveva un avviso di accertamento per non aver tassato i compensi ricevuti da una società sportiva dilettantistica, qualificandoli come esenti. L'Agenzia delle Entrate contestava l'agevolazione poiché la società non risultava iscritta al CONI al momento dei pagamenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente, confermando che la tassazione compensi sportivi dilettantistici è dovuta se manca la regolare iscrizione dell'ente al registro del CONI. La Corte ha chiarito che la semplice affiliazione a un ente promozionale non basta a garantire l'esenzione fiscale senza la prova dell'effettiva attività non profit. Il contribuente perde la causa ed è condannato al pagamento del doppio contributo unificato.
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Rimborso imposte sisma 1990: il datore batte il fisco in Cassazione
Una societa di ristorazione ha richiesto il rimborso del 90% delle imposte versate per il triennio 1990-1992, beneficiando delle agevolazioni per le vittime del terremoto in Sicilia del 1990. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato la richiesta, sostenendo che la domanda fosse tardiva e che la societa, agendo come sostituto d'imposta, non avesse diritto al rimborso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che il Rimborso imposte sisma 1990 spetta anche a chi ha gia pagato interamente i tributi. Inoltre, la Corte ha stabilito che sia il datore di lavoro (sostituto) sia il dipendente (sostituito) possono richiedere la restituzione e che l'istanza presentata nel 2007 e pienamente tempestiva, rispettando il termine biennale decorrente dalla legge di proroga del 2008.
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Ritenute fiscali condonate: l’azienda perde, deve restituirle
Un'azienda ha trattenuto le imposte Irpef dalla busta paga di un dipendente ma, a seguito di un condono fiscale, ha versato allo Stato solo il 10% del dovuto. L'azienda si è rifiutata di restituire al lavoratore il restante 90%, sostenendo che il beneficio del condono spettasse a lei. La Corte di Cassazione ha stabilito il contrario: il beneficiario dell'agevolazione fiscale è sempre il lavoratore (sostituito), non il datore di lavoro (sostituto d'imposta). Di conseguenza, l'azienda non ha alcun titolo per trattenere quelle somme e deve procedere alla restituzione delle ritenute fiscali condonate al dipendente. L'azienda ha perso la causa.
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Rimborso Ritenute Fiscali: l’Adesione non Blocca la Capogruppo
Una società controllante svizzera ha richiesto il rimborso di ritenute fiscali versate dalla sua controllata italiana a seguito di un accertamento con adesione. L'Amministrazione Finanziaria aveva negato il rimborso, sostenendo che l'accordo della controllata impedisse la richiesta della controllante e che i termini fossero scaduti. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società svizzera, stabilendo un principio fondamentale: l'adesione del sostituto d'imposta (la controllata) non preclude il diritto al rimborso del sostituito (la controllante). Inoltre, ha chiarito che il termine per il rimborso ritenute fiscali decorre dalla data del versamento effettivo dell'imposta, non dalla data del pagamento degli interessi. La società ha quindi vinto la causa.
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Ritenuta non versata dal cliente? Il Fisco non può negarti lo scomputo
Una contribuente si è vista negare dall'Agenzia delle Entrate il diritto a detrarre le ritenute d'acconto subite, poiché il suo cliente (sostituto d'imposta) le aveva trattenute ma mai versate all'Erario. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla contribuente, stabilendo un principio fondamentale: il diritto allo scomputo della ritenuta non versata sorge nel momento in cui questa viene operata sul compenso. L'effettivo versamento da parte del sostituto è un problema tra quest'ultimo e il Fisco, che non può ricadere sul contribuente che ha subito la trattenuta. La responsabilità del versamento è esclusivamente del sostituto.
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Ritenute non versate dal cliente: il Fisco non può chiederle a te
Un professionista riceve una cartella esattoriale per il mancato versamento di ritenute d'acconto da parte di un suo cliente. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: la responsabilità solidale del sostituito non si applica se il cliente ha effettivamente operato la ritenuta, pagando al professionista solo il compenso netto. In questo scenario, l'unico responsabile per il mancato versamento allo Stato è il cliente (sostituto d'imposta). Il professionista, che ha dimostrato di aver incassato la somma al netto della ritenuta, non è tenuto a pagare di nuovo l'imposta. La Corte ha quindi annullato la pretesa del Fisco nei confronti del professionista.
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Rimborso sisma 1990: diritto per i dipendenti
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto al rimborso sisma 1990 per una contribuente siciliana, respingendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. La controversia riguardava la restituzione del 90% dell'IRPEF versata per il triennio 1990-1992 nelle zone colpite dal terremoto. I giudici hanno chiarito che il beneficio spetta non solo a chi non ha ancora pagato, ma anche a chi ha già effettuato i versamenti. Inoltre, è stata riconosciuta la piena legittimazione del lavoratore dipendente a richiedere il rimborso, indipendentemente dal fatto che il versamento sia stato materialmente eseguito dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta. Infine, la domanda è stata dichiarata tempestiva poiché presentata entro i termini previsti dalla normativa speciale.
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