Un Contribuente aveva diritto a un rimborso IRPEF del 90% per gli anni 1990-1992, riconosciuto da una sentenza definitiva. L'Amministrazione finanziaria ha applicato una riduzione del 50% sul rimborso, invocando l'art. 16-octies, che prevede limiti all'erogazione in base ai fondi stanziati. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso del Contribuente. La Cassazione ha cassato questa sentenza. Ha stabilito che l'art. 16-octies non incide sul diritto sostanziale al rimborso tributario, che resta integrale, ma solo sulle modalità della sua attuazione. Il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, attivare procedure speciali per garantire il pagamento completo, seppur differito. La falcidia non è una perdita del diritto.
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