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Sospensione Della Prescrizione

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540 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2010. Il professionista ha eccepito l'avvenuta prescrizione quinquennale. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il decorso del termine. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento. Inoltre, la mancata compilazione del quadro RR non comporta alcun automatismo di occultamento doloso, richiedendo invece un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. L'INPS perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un professionista per l'anno 2010. L'ente sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa poiché il lavoratore non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, occultando così il debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che la mancata compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso del debito se i redditi sono stati comunque dichiarati. Pertanto, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi e non viene sospesa, in quanto l'ente previdenziale avrebbe potuto accertare l'omissione tramite i normali controlli incrociati con l'Anagrafe tributaria. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto a una professionista il pagamento dei contributi per gli anni 2009 e 2010. La lavoratrice si è opposta eccependo la prescrizione del credito. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo. Poiché la professionista aveva regolarmente indicato i propri redditi da lavoro autonomo in un'altra sezione della dichiarazione (quadro CM), non vi era alcuna volontà di nascondere il debito. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione contributi Gestione Separata poiché l'INPS ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011. L'ente previdenziale ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni, sostenendo che la prescrizione contributi Gestione Separata fosse sospesa. Secondo l'INPS, il professionista aveva nascosto dolosamente il debito omettendo di compilare il quadro RR nella dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. I giudici hanno stabilito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento doloso del debito, soprattutto se i redditi sono stati comunque dichiarati altrove. Di conseguenza, i contributi sono prescritti perché l'INPS avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011. La richiesta è arrivata oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente previdenziale ha sostenuto che il termine fosse sospeso a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che la mancata compilazione del quadro non equivale a un occultamento intenzionale. Di conseguenza, è scattata la prescrizione contributi previdenziali, poiché l'ente avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli. Il professionista non deve pagare.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde per ritardo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009, inviando la richiesta oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso se i redditi sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, il diritto alla riscossione dell'INPS è prescritto e il professionista non deve pagare nulla.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde la partita
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. L'atto di richiesta è giunto oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente pubblico sosteneva che il termine di prescrizione fosse sospeso perché il lavoratore non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando la prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno stabilito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un doloso occultamento, poiché i redditi erano comunque indicati nella dichiarazione. Di conseguenza, l'ente previdenziale perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde contro l’omissione
Un libero professionista si è opposto alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011, eccependo la prescrizione. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un comportamento fraudolento se i redditi sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, è stata dichiarata la prescrizione contributi previdenziali poiché l'ente ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento, senza che si fosse verificata alcuna sospensione.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008, notificando l'avviso solo nel 2014. Il professionista ha eccepito la prescrizione contributi previdenziali, essendo trascorso il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento originario. L'INPS ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la mancata compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso. Di conseguenza, i contributi sono stati dichiarati prescritti e l'INPS è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Tentata estorsione: la finta poliziotta evita la pena ma paga i danni
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un'imputata accusata di tentata estorsione. La donna si era finta un'appartenente alle forze dell'ordine e, con fare minaccioso, aveva preteso dalla vittima il pagamento di un abbonamento a una rivista. I giudici di merito l'avevano condannata, ma la Cassazione ha rilevato che il reato era ormai estinto per prescrizione, essendo passati più di otto anni dai fatti senza che vi fossero valide cause di sospensione dei termini. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la condanna penale senza rinvio. Tuttavia, i giudici hanno confermato le statuizioni civili, obbligando l'imputata a risarcire i danni e a pagare le spese legali sostenute dalla vittima, la cui responsabilità civile per l'illecito è stata pienamente accertata.
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Sospensione della prescrizione: vince l’imputato irreperibile
L'Imputato era accusato di aver presentato un modello CUD contraffatto nel 2011 per favorire la regolarizzazione di un cittadino straniero. Il Tribunale di Brescia aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione. Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione, sostenendo che la sospensione del processo dovuta all'irreperibilità dell'imputato dovesse prolungare la sospensione della prescrizione per l'intero termine massimo del reato (termine ordinario più un quarto). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il limite massimo di sospensione della prescrizione per assenza dell'imputato non può superare un quarto del tempo ordinario di prescrizione. Di conseguenza, l'Imputato è stato definitivamente prosciolto.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto a un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2010. L'intimazione è stata notificata oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'INPS sosteneva che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, l'omessa compilazione del Quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e deve rifondere le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: stop ai calcoli facili
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un professionista il pagamento di contributi omessi per l'anno 2008. Il lavoratore ha eccepito la prescrizione quinquennale del debito. La Corte d'Appello ha accolto la tesi del professionista, escludendo che l'omessa compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere i termini. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale, stabilendo che, prima di valutare la sospensione, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare l'esatta decorrenza del termine. Infatti, in tema di prescrizione contributi Gestione Separata, l'eventuale differimento dei termini di pagamento previsto per i contribuenti soggetti agli studi di settore sposta in avanti il giorno di inizio della prescrizione stessa, a prescindere dalla condotta soggettiva del contribuente. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Reato di calunnia: condannato il datore che accusa il dipendente
Un datore di lavoro ha denunciato falsamente un proprio dipendente per appropriazione indebita, accusandolo di aver trattenuto i pagamenti in contanti dei clienti. In realtà, il denaro era stato regolarmente consegnato e la denuncia era una ritorsione dopo un infortunio sul lavoro del dipendente. I giudici di merito hanno condannato l'imprenditore per il reato di calunnia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore di lavoro, confermando la condanna. La Suprema Corte ha chiarito che il termine di prescrizione era stato sospeso a causa dell'astensione degli avvocati dalle udienze, rendendo infondata la tesi difensiva sull'estinzione del reato. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e al risarcimento della parte civile.
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Prescrizione del reato: lo sciopero difensivo evita l’impunità
L'Imputato, condannato per furto in abitazione, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. La Suprema Corte ha rigettato la tesi difensiva, evidenziando che il termine di prescrizione del reato, originariamente pari a sette anni e sei mesi, ha subito due sospensioni dovute all'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali. Queste sospensioni hanno posticipato la scadenza del termine al 27 luglio 2022, data successiva alla sentenza d'appello del 28 aprile 2022. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna e sanzionando il ricorrente con il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Responsabilità amministrativa degli enti: no alla prescrizione
Il Tribunale dichiarava prescritto l'illecito contestato a una società, accusata di aver tratto vantaggio dall'importazione di materiale con marchio contraffatto da parte del proprio amministratore. La Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, chiarendo le regole sulla prescrizione nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti. La Corte ha stabilito che la contestazione tempestiva dell'illecito, avvenuta entro i cinque anni dalla commissione del fatto, interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Reingresso illegale dello straniero: nozze tardive e condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero condannato per il reato di reingresso illegale dello straniero. L'uomo era rientrato in Italia prima del termine di cinque anni da un precedente allontanamento, senza la necessaria autorizzazione. La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello, respingendo l'eccezione di prescrizione del reato. I giudici hanno chiarito che il termine di prescrizione era stato sospeso per oltre trecento giorni a causa dell'astensione dalle udienze del difensore. Inoltre, il matrimonio successivo con una cittadina comunitaria non cancella il reato commesso in precedenza. Lo straniero è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Prescrizione del reato e sciopero: la Cassazione condanna
L'Imputato è stato condannato nei precedenti gradi di giudizio per il possesso ingiustificato di un machete. Egli ha proposto ricorso in Cassazione contestando la natura offensiva dell'oggetto e sostenendo l'avvenuta prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Riguardo alla prescrizione del reato, i giudici hanno chiarito che il termine è rimasto sospeso per l'intera durata del rinvio dell'udienza ottenuto a causa dell'adesione del difensore all'astensione collettiva della categoria. Tale astensione non costituisce un legittimo impedimento, determinando così la sospensione del decorso del tempo per tutto il periodo del rinvio. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Prescrizione del reato: il Covid non salva i condannati
Due soggetti venivano condannati per ricettazione di carta filigranata originale per banconote. Gli imputati proponevano ricorso in Cassazione eccependo l'avvenuta prescrizione del reato, contestando in particolare il calcolo dei sessantaquattro giorni di sospensione legati all'emergenza Covid-19. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando che la prescrizione del reato non era maturata prima della sentenza di appello. I giudici hanno chiarito che, oltre alla sospensione per l'emergenza sanitaria, andavano sommati i rinvii disposti in primo grado e quelli richiesti dalla difesa per trattative di patteggiamento. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Procedibilità a querela: ricorso errato nega il beneficio
Tre imputati, condannati per furto aggravato, hanno proposto ricorso in Cassazione. La difesa ha chiesto il rinvio del processo per verificare la presenza di querele da parte delle vittime, a seguito dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia che ha introdotto la procedibilità a querela per tali reati. La Corte di Cassazione ha chiarito che il nuovo regime di procedibilità a querela non può essere applicato se il ricorso è inammissibile. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Primo Ricorrente, confermandone la condanna. Al contrario, ha ritenuto ammissibili i ricorsi del Secondo e del Terzo Ricorrente, disponendo la separazione dei loro processi e il rinvio dell'udienza per verificare l'effettiva presentazione delle querele.
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