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Sospensione Dei Termini Di Impugnazione

12 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Sospensione dei termini di impugnazione: appello fiscale valido
L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso di accertamento a un contribuente. I giudici di primo grado hanno depositato la sentenza il 22 febbraio 2017. L'Agenzia Fiscale ha notificato l'appello il 16 marzo 2018. I giudici regionali hanno dichiarato l'appello inammissibile perché tardivo rispetto al termine semestrale ordinario. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto. La legge sulla definizione agevolata delle liti fiscali ha previsto la sospensione dei termini di impugnazione per sei mesi su tutte le controversie definibili. Di conseguenza, la scadenza effettiva per impugnare cadeva il 22 marzo 2018. L'appello notificato il 16 marzo 2018 era pienamente tempestivo. La Suprema Corte ha accolto il ricorso erariale e ha rinviato la causa per un nuovo esame.
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Sospensione dei termini di impugnazione: appello del Fisco valido
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato l'annullamento di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente. I giudici d'appello avevano dichiarato il gravame inammissibile per tardività, considerando scaduto il termine annuale ordinario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria chiarendo le regole sul computo dei tempi processuali. Nelle liti definibili in via agevolata sotto la soglia di ventimila euro, la sospensione straordinaria di legge estende la scadenza. Il periodo feriale del primo anno resta assorbito dalla sospensione speciale, mentre la sospensione feriale dell'anno successivo si applica regolarmente se cade dopo la ripresa del conteggio. La sospensione dei termini di impugnazione ha reso l'appello pienamente tempestivo, portando alla cassazione della pronuncia con rinvio al giudice tributario di secondo grado.
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Sospensione dei termini di impugnazione tra rigetto e rinvio
L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso di accertamento a un contribuente per imposte non versate relative all'anno 1991. Il contribuente ha vinto in primo grado e i giudici regionali hanno poi dichiarato inammissibile l'appello fiscale per presunta tardività. Il Fisco ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che la sospensione dei termini di impugnazione, introdotta per favorire la chiusura agevolata delle liti minori, rendeva tempestivo il proprio atto. La Suprema Corte ha rilevato la complessità del calcolo processuale e ha rimesso la causa alla Sezione Tributaria ordinaria.
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Sospensione dei termini di impugnazione: salvo l’appello del fisco
L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA nei confronti della Società Contribuente. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello del fisco per tardività. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria. I giudici hanno stabilito che si applica la sospensione dei termini di impugnazione di sei mesi prevista per la definizione agevolata delle controversie tributarie, poiché la lite riguarda imposte dirette e IVA interna, non escluse dalla legge. Di conseguenza, l'appello del fisco era tempestivo. Al contrario, la Suprema Corte ha respinto il ricorso della Società Contribuente, confermando che il principio del legittimo affidamento esclude solo le sanzioni e non il pagamento delle imposte dovute, e che la Cassazione non può riesaminare i fatti di causa relativi all'uso privato dei beni aziendali.
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Sospensione dei termini di impugnazione: salvo l’appello tardivo
Un contribuente impugna un avviso di liquidazione per l'imposta di registro. I giudici di secondo grado dichiarano il suo appello inammissibile perché presentato oltre il termine ordinario di sei mesi. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, accogliendo il ricorso del contribuente. I giudici supremi chiariscono che la sospensione dei termini di impugnazione di nove mesi, prevista dalla legge per le liti definibili in modo agevolato, opera in modo automatico (ope legis) e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Di conseguenza, l'appello del contribuente, depositato durante il periodo di proroga, era perfettamente tempestivo. La causa viene rinviata alla Corte di giustizia tributaria per un nuovo esame del merito.
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Sospensione dei termini di impugnazione: il ricorso tardivo costa caro
Un fornitore di olive ha richiesto il pagamento di forniture non saldate e il risarcimento per truffa, lamentando la consegna di un assegno con firma falsa da parte dei titolari di un frantoio. Dopo il rigetto nei primi due gradi, il fornitore ha proposto revocazione chiedendo la sospensione dei termini di impugnazione per presentare ricorso in Cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. I giudici hanno chiarito che la presentazione della revocazione non blocca in automatico i tempi per la Cassazione: la sospensione dei termini di impugnazione decorre solo dal giorno in cui il giudice emette il provvedimento di sospensione. Nel caso specifico, quando il giudice ha concesso la sospensione, il termine di sessanta giorni per ricorrere era già ampiamente scaduto.
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Sospensione dei termini di impugnazione: il Fisco evita il ritardo
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il suo appello contro una contribuente in materia di imposta di registro. La CTR non aveva considerato la sospensione dei termini di impugnazione prevista dal decreto legge sulla definizione agevolata delle liti tributarie. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la sospensione semestrale dei termini opera in modo automatico per tutte le parti in causa, inclusa l'amministrazione finanziaria, purché la controversia rientri tra quelle definibili e il termine scada nel periodo previsto dalla legge. Di conseguenza, l'appello dell'ufficio era tempestivo e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Sospensione dei termini di impugnazione: Fisco batte società
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che dichiarava inammissibile il suo appello contro una società contribuente. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto l'appello tardivo, escludendo l'applicazione della sospensione semestrale prevista per le liti definibili in quanto la società non aveva presentato domanda di sanatoria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la sospensione dei termini di impugnazione di sei mesi, introdotta per favorire la definizione agevolata, opera in modo del tutto automatico. Questo beneficio spetta a entrambe le parti del processo, a prescindere dall'effettiva presentazione della domanda di definizione da parte del contribuente. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio per l'esame del merito.
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Sospensione dei termini di impugnazione: il calcolo errato
L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento per maggior reddito professionale nei confronti del Contribuente. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'ufficio. Il Contribuente ha proposto ricorso per cassazione oltre i termini di legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. I giudici hanno chiarito che la sospensione straordinaria di nove mesi per la definizione agevolata delle controversie decorre dalla scadenza del termine ordinario di impugnazione. Inoltre, tale sospensione straordinaria non è cumulabile con la sospensione feriale ordinaria in caso di sovrapposizione dei periodi. Di conseguenza, la sospensione dei termini di impugnazione non ha salvato il ricorso tardivo, e il Contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Sospensione dei termini di impugnazione: Fisco sconfitto
L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato un contratto di affitto di un terreno per impianti fotovoltaici, stipulato da una società di rete elettrica, in una concessione di diritto di superficie, richiedendo maggiori imposte. Dopo la decisione favorevole alla società in appello, il Fisco ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché presentato oltre i termini di legge. I giudici hanno chiarito che la sospensione straordinaria dei termini prevista per la definizione delle liti tributarie non è cumulabile con la ordinaria sospensione feriale estiva in caso di sovrapposizione dei periodi. Di conseguenza, la sospensione dei termini di impugnazione calcolata dal Fisco era errata, rendendo il ricorso tardivo. Vince definitivamente la società, mentre l'Agenzia delle Entrate viene condannata a pagare le spese di giudizio.
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Sospensione dei termini di impugnazione: Fisco salvo dal ritardo
L'Amministrazione Finanziaria ha emesso due avvisi di accertamento IRES e IRAP contro una Società, contestando un presunto abuso del diritto per l'ammortamento dell'avviamento. La Società ha impugnato gli atti. I giudici d'appello hanno dichiarato inammissibile il ricorso del Fisco per tardività. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che l'appello era tempestivo grazie alla sospensione dei termini di impugnazione di nove mesi prevista per le liti definibili in modo agevolato. Tale sospensione opera in modo automatico e si applica a entrambe le parti, non solo al contribuente. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato estinto il giudizio per la parte IRAP (definita con condono) e ha accolto il ricorso del Fisco per la parte IRES, rinviando la causa per un nuovo esame del merito.
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Sospensione dei termini di impugnazione: Fisco batte società
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società la deducibilità di alcuni costi per l'anno 2014. Dopo la vittoria della società in primo grado, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha dichiarato inammissibile l'appello del fisco perché ritenuto tardivo. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I giudici di legittimità hanno chiarito che si applica la sospensione dei termini di impugnazione di undici mesi prevista dalla tregua fiscale (Legge di Bilancio 2023) per le controversie definibili. Poiché il termine di sei mesi scadeva il 13 gennaio 2023, rientrando perfettamente nel periodo di sospensione, l'appello del fisco era tempestivo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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