L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA nei confronti della Società Contribuente. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello del fisco per tardività. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria. I giudici hanno stabilito che si applica la sospensione dei termini di impugnazione di sei mesi prevista per la definizione agevolata delle controversie tributarie, poiché la lite riguarda imposte dirette e IVA interna, non escluse dalla legge. Di conseguenza, l'appello del fisco era tempestivo. Al contrario, la Suprema Corte ha respinto il ricorso della Società Contribuente, confermando che il principio del legittimo affidamento esclude solo le sanzioni e non il pagamento delle imposte dovute, e che la Cassazione non può riesaminare i fatti di causa relativi all'uso privato dei beni aziendali.
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