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Sorveglianza Particolare

30 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Una misura di controllo speciale applicata a persone detenute o internate per motivi di sicurezza o per mantenere l'ordine all'interno degli istituti penitenziari.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Ricorso inammissibile: quando la contestazione di merito non basta
La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un detenuto contro la sua sottoposizione a sorveglianza particolare. Il Detenuto aveva contestato la decisione del Tribunale di Sorveglianza, sostenendo un difetto di motivazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso avesse un "contenuto di merito", ovvero che proponesse una diversa interpretazione dei fatti anziché evidenziare un vizio nella struttura della motivazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, non essendo stata esclusa la sua colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.
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Sorveglianza particolare: sicurezza penitenziaria e diritti
L'Amministrazione Penitenziaria applica il regime di sorveglianza particolare a un detenuto responsabile di ripetute infrazioni disciplinari e dell'aggressione fisica a un agente con un bastone. Il Tribunale di Sorveglianza annulla il provvedimento, ritenendo sproporzionate le privazioni imposte in cella e considerandole una punizione anziché una tutela della sicurezza. Il Ministero della Giustizia ricorre in Cassazione sottolineando la finalità preventiva della misura. La Suprema Corte accoglie il ricorso, chiarendo che la sorveglianza particolare serve a prevenire rischi per l'ordine interno. La Cassazione evidenzia che oggetti come televisori o specchi possono diventare armi improprie in presenza di comportamenti aggressivi. L'ordinanza viene quindi annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Sorveglianza particolare: legittima la misura restrittiva
Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione contro la conferma del regime di sorveglianza particolare per la durata di sei mesi, disposto a causa di ventisette infrazioni disciplinari e minacce nel carcere. Il ricorrente sosteneva che la misura fosse una duplicazione sanzionatoria sproporzionata rispetto alle sanzioni disciplinari già ricevute. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la sorveglianza particolare non ha funzione punitiva, ma preventiva e di sicurezza per tutelare l'ordine dell'istituto penitenziario. Pertanto, la misura non viola il divieto di doppio giudizio. Considerata la gravità dei comportamenti e la commissione di ulteriori reati in carcere, la durata di sei mesi è risultata proporzionata. Il Detenuto è stato condannato al pagamento delle spese e a tremila euro per la Cassa delle Ammende.
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Sorveglianza particolare e tv in cella: la Cassazione
L'Amministrazione Penitenziaria proroga il regime di sorveglianza particolare per un detenuto, vietandogli l'uso del televisore in cella. La direzione giustifica il divieto temendo comunicazioni esterne e l'alimentazione di dispositivi non autorizzati. Il Tribunale di Sorveglianza rigetta il reclamo dell'interessato e conferma la restrizione. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del condannato e annulla l'ordinanza impugnata. I giudici supremi chiariscono che la sorveglianza particolare serve esclusivamente a tutelare l'ordine e la sicurezza interna dell'istituto penitenziario, non a contrastare pericoli sociali esterni. Il giudice deve motivare le conseguenze pratiche dell'apparecchio televisivo sulla vita carceraria, specie considerando che la legge consente l'uso della radio. Il procedimento torna ora al tribunale per una nuova valutazione.
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Sorveglianza particolare: legittimo il divieto di TV e fornellino
L'Amministrazione Penitenziaria applica a Il Detenuto il regime di sorveglianza particolare per tre mesi dopo un'aggressione violenta ai danni di un agente. Il provvedimento vieta l'uso del televisore e del fornellino da cucina. Il Tribunale di Sorveglianza accoglie parzialmente il reclamo del recluso e ordina la restituzione dei beni, ritenendo l'aggressione un fatto isolato. Il Ministero della Giustizia impugna la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I giudici supremi accolgono il ricorso dell'amministrazione statale e annullano l'ordinanza con rinvio. La Corte stabilisce che il giudice deve valutare l'intrinseca pericolosità strutturale di televisore e fornellino, utilizzabili come corpi contundenti, alla luce della condotta violenta del detenuto.
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Isolamento diurno: rigore carcerario e fungibilità
La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti della fungibilità delle pene detentive. Il Giudice dell'esecuzione aveva scomputato oltre un anno di sanzione da espiare, equiparando l'isolamento diurno a periodi trascorsi dal condannato in regime di sorveglianza particolare e in carceri speciali. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della Procura Generale e respinto le richieste difensive. I giudici hanno stabilito che l'isolamento diurno costituisce una vera e propria pena penale aggiuntiva all'ergastolo, irrogata per la pluralità dei delitti commessi. Al contrario, i regimi di rigore carcerario rappresentano semplici modalità esecutive interne, disposte per ragioni di sicurezza. Di conseguenza, nessuna fungibilità è ammessa tra sanzioni penali e misure amministrative o di prevenzione interna. Il condannato deve quindi espiare per intero la pena accessoria stabilita.
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Regime di sorveglianza particolare per condotte carcerarie gravi
L'Amministrazione Penitenziaria ha applicato il regime di sorveglianza particolare per sei mesi a un detenuto a causa della sua condotta pericolosa. Il soggetto ha commesso quattro gravi episodi in diciotto mesi, passando da semplici infrazioni disciplinari a veri e propri illeciti penali all'interno del carcere. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il reclamo del recluso, confermando la piena validità della misura di sicurezza. Il detenuto ha quindi presentato ricorso per Cassazione contestando la legittimità della decisione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, accertando che i giudici hanno motivato adeguatamente la pericolosità del comportamento per l'ordine interno. Il detenuto perde la causa e deve pagare le spese legali oltre a una sanzione di tremila euro.
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Regime di sorveglianza particolare: ricorso respinto per vizi
L'Amministrazione penitenziaria ha applicato a un detenuto il regime di sorveglianza particolare per ragioni di sicurezza interna. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo del recluso confermando la misura. Il detenuto ha quindi proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata acquisizione di alcuni documenti esibiti in videoconferenza durante l'udienza, denunciando la violazione del contraddittorio e un vizio di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, poiché la difesa non ha descritto il contenuto né la rilevanza decisiva dei documenti tralasciati. I giudici hanno confermato la misura restrittiva e hanno condannato il ricorrente alle spese processuali e a una sanzione di tremila euro.
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Sorveglianza particolare: quando il ricorso perde in Cassazione
Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che confermava l'applicazione del regime di sorveglianza particolare. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché i motivi contestavano il merito della decisione e non la correttezza logica della motivazione. Di conseguenza, il provvedimento restrittivo rimane valido e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Regime di sorveglianza particolare: sicurezza batte comodità
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione del regime di sorveglianza particolare per la durata di sei mesi nei confronti di un detenuto ristretto in regime di 41-bis. Il provvedimento è stato adottato a seguito di numerose e gravi infrazioni disciplinari, tra cui aggressioni fisiche e minacce a compagni di cella e agenti di polizia penitenziaria. La difesa contestava la privazione di arredi non essenziali (come televisore e fornellino), ritenendola contraria alla dignità umana. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che la sottrazione di tali oggetti è legittima e funzionale a prevenire ulteriori condotte violente e a garantire la sicurezza interna del carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sorveglianza particolare: sanzione annullata senza prove certe
Il Tribunale di sorveglianza confermava l'applicazione del regime di sorveglianza particolare per tre mesi a carico di un detenuto, accusato di aver partecipato all'aggressione di un altro ristretto. Il detenuto proponeva ricorso in Cassazione, lamentando l'assenza di prove sulla sua reale partecipazione e la violazione del principio del divieto di doppia punizione, essendo già stato sanzionato in via disciplinare. La Suprema Corte ha chiarito che la misura preventiva non viola il divieto di doppio giudizio e può fondarsi anche su un singolo episodio. Tuttavia, ha accolto il ricorso poiché il Tribunale non ha verificato l'effettiva responsabilità del detenuto nell'aggressione, né ha eliminato le restrizioni illegittime sul presupposto che la misura fosse ormai scaduta. L'ordinanza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Interesse a impugnare: ricorso inutile se il regime è già scaduto
Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che confermava l'applicazione del regime di sorveglianza particolare per quattro mesi. Il ricorrente lamentava la violazione del diritto di difesa per lo svolgimento dell'udienza nonostante il legittimo impedimento del difensore, oltre alle condizioni degradanti della cella. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse a impugnare. Poiché il periodo di quattro mesi era già interamente decorso senza proroghe al momento della decisione, l'eventuale annullamento del provvedimento non avrebbe prodotto alcuna utilità pratica o concreta per il ricorrente.
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Sorveglianza particolare: senza atti la restrizione è nulla.
Il Tribunale di sorveglianza aveva confermato l'applicazione del regime di sorveglianza particolare per sei mesi a un detenuto, basandosi su un rapporto della polizia penitenziaria relativo a un tentativo di introdurre droga e telefoni in carcere. La difesa ha impugnato la decisione lamentando la mancata ostensione di tale rapporto, che non era stato inserito nel fascicolo processuale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la mancata messa a disposizione degli atti d'indagine alla difesa viola il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame, imponendo la previa ostensione del rapporto di servizio.
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Sorveglianza particolare: legittima anche con disturbi psichici
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un detenuto, già sottoposto al regime speciale del 41-bis, contro l'applicazione della sorveglianza particolare per sei mesi. Il provvedimento era stato emesso a causa di trentasette episodi di aggressioni e minacce contro il personale sanitario e penitenziario. La difesa sosteneva che tali condotte derivassero da gravi disturbi psichici e che la sorveglianza particolare avrebbe aggravato la sua salute mentale, richiedendo una nuova perizia. I giudici hanno però confermato la legittimità della misura: la documentazione medica dimostrava che il detenuto si trovava in uno stato di compenso farmacologico grazie alle terapie, escludendo la necessità di ulteriori accertamenti. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
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Sorveglianza particolare: legittima la durata decisa dai giudici
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rideterminato in quattro mesi la durata della sorveglianza particolare applicata a un detenuto. Quest'ultimo ha proposto ricorso per Cassazione contestando la durata della misura, ritenendola eccessiva poiché la legge non prevede un limite minimo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che i giudici di merito hanno valutato correttamente la personalità e la condotta del detenuto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Sorveglianza Particolare: Radio Negata, Cassazione Ordina Nuovo Esame
Un detenuto, sottoposto al regime di sorveglianza particolare per condotte aggressive in carcere, ha contestato le restrizioni imposte. Il Tribunale di Sorveglianza aveva parzialmente annullato alcune limitazioni ma confermato il regime. La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso del detenuto. Ha confermato la legittimità della sorveglianza particolare, ma ha annullato l'ordinanza del Tribunale limitatamente all'asportazione della radio dalla cella, disponendo un nuovo giudizio su questo punto. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili, lasciando al detenuto la possibilità di ottenere la restituzione della radio.
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Sorveglianza particolare: limiti alla protesta carceraria
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto contro la proroga del regime di sorveglianza particolare. Il ricorrente aveva giustificato condotte violente e offensive come forme di protesta contro presunti abusi dell'amministrazione. La Suprema Corte ha stabilito che la sorveglianza particolare è legittima quando il detenuto viola le regole di civile convivenza, sottolineando che la protesta è scriminata solo in casi estremi di violazione di diritti fondamentali e in assenza di altri rimedi legali.
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Sorveglianza particolare e sicurezza in carcere
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del regime di sorveglianza particolare applicato a un detenuto che aveva accumulato numerose sanzioni disciplinari per comportamenti violenti e oppositivi. Il ricorrente contestava l'arbitrarietà di alcune restrizioni aggiuntive, come il divieto di possedere televisori, fornelli e altri oggetti personali. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le misure erano proporzionate alla pericolosità del soggetto e che la difesa non aveva fornito documentazione sufficiente a dimostrare l'irragionevolezza delle prescrizioni adottate per garantire la sicurezza interna.
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Sorveglianza particolare: guida al regime detentivo
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del regime di sorveglianza particolare applicato a un detenuto autore di numerose infrazioni disciplinari. Tra le condotte contestate figurano il possesso di smartphone e stupefacenti, oltre a minacce verso il personale. La Corte ha ribadito che la sorveglianza particolare ha una funzione preventiva e cautelare, necessaria quando il comportamento del soggetto altera l'ordine interno, indipendentemente dall'esito dei procedimenti penali per i singoli fatti.
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Sorveglianza particolare: basta un solo episodio
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'applicazione della sorveglianza particolare può scattare anche a fronte di una singola condotta grave, come il possesso di un microtelefono in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza aveva inizialmente annullato il provvedimento ministeriale ritenendo che la legge richiedesse una pluralità di episodi. La Suprema Corte ha invece chiarito che il riferimento normativo ai comportamenti ha valore descrittivo e non quantitativo, sottolineando la natura cautelare e non sanzionatoria della misura, finalizzata a prevenire rischi per la sicurezza interna.
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