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Sorveglianza Particolare

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30 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Sorveglianza particolare e limiti ai beni in cella
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un detenuto sottoposto al regime di sorveglianza particolare a seguito del ritrovamento di un telefono cellulare. Mentre la Corte ha confermato la legittimità del regime e del divieto d'uso della televisione per il rischio di manomissioni tecniche, ha annullato l'ordinanza limitatamente al divieto di utilizzo del fornellino scaldavivande. La decisione ribadisce che ogni restrizione specifica deve essere supportata da una motivazione adeguata che ne dimostri l'indispensabilità per la sicurezza, evitando automatismi privi di giustificazione concreta.
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Sorveglianza particolare: quando scatta la misura?
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della sorveglianza particolare per la durata di sei mesi nei confronti di un detenuto. La misura è stata giustificata dal reiterato possesso di telefoni cellulari e da gravi episodi di violenza e minaccia verso il personale penitenziario. La Corte ha ritenuto proporzionata la restrizione di alcuni oggetti personali, come il fornellino, data l'indole aggressiva del soggetto e la necessità di garantire la sicurezza interna all'istituto.
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Sorveglianza particolare: criteri e presupposti
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della sorveglianza particolare per un detenuto che esercitava una leadership negativa e violenta in carcere. La decisione ribadisce che tale regime, volto a tutelare l'ordine interno, è pienamente compatibile con il regime di detenzione differenziata e può fondarsi legittimamente sui rapporti della Polizia penitenziaria.
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Sorveglianza particolare: TV e fornellino in cella
Un detenuto, sottoposto al regime di sorveglianza particolare per aver aggredito agenti penitenziari, si era visto vietare l'uso di fornellino e televisore. Il Tribunale di Sorveglianza aveva annullato il divieto, ritenendolo non giustificato da ragioni di sicurezza. La Corte di Cassazione, su ricorso dell'Amministrazione Penitenziaria, ha annullato tale decisione. Secondo la Suprema Corte, la motivazione del Tribunale era contraddittoria, poiché riconosceva la pericolosità del detenuto ma non valutava adeguatamente il rischio che tali oggetti potessero essere usati in modo improprio. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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Sorveglianza particolare: quando è legittima? Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto contro il regime di sorveglianza particolare. La misura era stata disposta a seguito di una grave aggressione in carcere. La Corte ha ritenuto il ricorso generico e non autosufficiente, confermando la legittimità della misura per garantire la sicurezza interna dell'istituto penitenziario.
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Sorveglianza particolare: TV e fornellino in cella?
Un detenuto, sottoposto al regime di sorveglianza particolare per aver gravemente aggredito un agente, ottiene dal Tribunale di Sorveglianza il permesso di usare TV e fornellino. L'amministrazione penitenziaria ricorre in Cassazione. La Suprema Corte annulla la decisione, affermando che, data la comprovata aggressività del soggetto, il divieto di possedere oggetti facilmente trasformabili in armi è legittimo e necessario per la sicurezza interna dell'istituto. La Corte chiarisce inoltre che il regime di sorveglianza particolare non è un mero provvedimento disciplinare e può essere sindacato nel merito dal giudice.
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Sorveglianza particolare: TV e PC possono essere negati
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di un Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso a un detenuto in regime di sorveglianza particolare l'uso di TV, PC e fornellino. Secondo la Suprema Corte, la comprovata aggressività del soggetto giustifica il divieto di tali oggetti, considerati potenziali armi, rendendo la restrizione una legittima misura di sicurezza. La pericolosità di tali beni è ritenuta evidente e non necessita di una motivazione specifica da parte dell'amministrazione penitenziaria.
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Motivazione apparente: ricorso inammissibile
Un detenuto ha presentato ricorso contro l'applicazione di un regime di sorveglianza speciale, sostenendo una motivazione apparente del provvedimento che lo collegava a un tentativo di consegna di oggetti tramite drone. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la valutazione del giudice di merito, se logica e coerente, non è riesaminabile in sede di legittimità.
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Sorveglianza particolare: basta un solo episodio?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35164/2025, ha stabilito che per l'applicazione del regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen. non è necessaria una pluralità di comportamenti illeciti. Anche una singola condotta, se qualitativamente grave e idonea a compromettere la sicurezza dell'istituto penitenziario, può giustificare la misura. Il caso riguardava un detenuto trovato in possesso di un micro-telefono, una scheda SIM e sostanze stupefacenti. La Corte ha annullato la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva erroneamente ritenuto indispensabile la reiterazione delle condotte, sottolineando la natura preventiva della misura.
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Carenza di interesse: ricorso penale inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto contro le modalità di un regime di sorveglianza particolare. La decisione si fonda sulla sopravvenuta carenza di interesse, poiché sia il regime restrittivo che la detenzione stessa erano già terminati al momento della decisione, rendendo inutile una pronuncia nel merito.
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