Un Comune ha occupato illegittimamente un terreno agricolo per realizzare un'opera pubblica. Il Lavoratore agricolo e sua madre, affittuari del fondo, hanno chiesto il risarcimento del danno. Dopo vari gradi di giudizio, l'Erede del Lavoratore ha preteso l'intero risarcimento, sostenendo che il credito spettasse in modo solidale alla famiglia coltivatrice. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la solidarietà attiva tipica della famiglia coltivatrice opera solo nei rapporti agrari con il proprietario. Al contrario, il diritto al risarcimento del danno derivante da occupazione illecita mantiene una natura strettamente individuale. Di conseguenza, l'Erede non può pretendere la quota di risarcimento che spettava originariamente alla madre del defunto.
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