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Solidarietà Attiva

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24 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Solidarietà Attiva: Non si presume mai tra creditori
Un professionista ha richiesto il pagamento dei suoi onorari a una società committente. Quest'ultima sosteneva di aver già saldato il debito pagando lo studio tecnico associato di cui il professionista faceva parte. La Corte d'Appello aveva dato ragione alla società, presumendo una 'solidarietà attiva' tra i professionisti. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che la solidarietà attiva non si presume mai, ma deve essere esplicitamente prevista dalla legge o da un accordo. Il caso è stato rinviato per una nuova valutazione.
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Polizza vita eredi legittimi: la Cassazione decide
Una compagnia assicurativa ha contestato il pagamento di un indennizzo a un'erede testamentaria, beneficiaria di una polizza vita eredi legittimi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'erede, essendo anche erede legittima, ha il diritto di richiedere l'intera somma in qualità di co-creditrice, a prescindere dalla sua quota ereditaria. La Corte ha ribadito che il diritto all'indennizzo nasce dal contratto e non dalla successione.
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Solidarietà attiva: la Cassazione chiarisce i limiti
Una coppia di coniugi, creditori di una somma a titolo di risarcimento, vedono respinto il loro ricorso in Cassazione. La Corte suprema ha confermato che, in assenza di un'esplicita previsione nel titolo esecutivo, non sussiste la solidarietà attiva tra i creditori. Di conseguenza, uno dei coniugi non poteva agire per riscuotere l'intera somma, ma solo la propria quota. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché la valutazione della portata del titolo è una questione di fatto riservata ai giudici di merito e i motivi presentati erano tecnicamente infondati.
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Contrasto tra giudicati: quale sentenza prevale?
Un inquilino si opponeva a un'esecuzione per canoni non pagati, sostenendo un accordo con uno dei due locatori. Il primo tribunale limitava il credito al 50%, negando la solidarietà attiva. In appello, emergeva una seconda sentenza definitiva che, al contrario, affermava tale solidarietà. La Corte d'Appello, per risolvere il contrasto tra giudicati, ha applicato il criterio temporale, stabilendo che la seconda sentenza prevale sulla prima e accogliendo l'appello del locatore per l'intero credito.
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