Un inquilino si opponeva a un'esecuzione per canoni non pagati, sostenendo un accordo con uno dei due locatori. Il primo tribunale limitava il credito al 50%, negando la solidarietà attiva. In appello, emergeva una seconda sentenza definitiva che, al contrario, affermava tale solidarietà. La Corte d'Appello, per risolvere il contrasto tra giudicati, ha applicato il criterio temporale, stabilendo che la seconda sentenza prevale sulla prima e accogliendo l'appello del locatore per l'intero credito.
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