Il caso nasce dall'opposizione di un Debitore a un atto di precetto notificatogli da un Secondo Creditore per il recupero di somme stabilite in una sentenza. Il Secondo Creditore non aveva eseguito la preventiva notifica del titolo esecutivo, ritenendo valida quella effettuata in precedenza da un Primo Creditore per un autonomo precetto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Debitore, stabilendo che la notifica del titolo esecutivo effettuata da un creditore non giova all'altro se non vi è un vincolo di solidarietà attiva o se non emerge chiaramente la volontà comune di agire. Di conseguenza, in mancanza di una autonoma notifica del titolo esecutivo, il precetto del Secondo Creditore è nullo, senza che il debitore debba dimostrare un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa.
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