La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un indagato, socio di una società, contro il sequestro preventivo di fondi societari. L'indagato aveva impugnato il provvedimento in proprio, ma il Tribunale e poi la Cassazione hanno stabilito che solo il legale rappresentante della società ha la legittimazione ad agire per la restituzione dei beni aziendali. Un socio, infatti, detiene solo un interesse indiretto e non la titolarità giuridica diretta sui beni della società. La sentenza ribadisce che per contestare un sequestro preventivo società, l'azione deve essere promossa dal rappresentante legale con procura speciale, non dal singolo socio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'indagato condannato alle spese.
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