La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29559/2023, ha chiarito i limiti della contrattazione collettiva di secondo livello. Un consorzio aveva applicato un contratto integrativo regionale (CIR) per calcolare l'indennità chilometrica di un dipendente, in deroga al più favorevole contratto collettivo nazionale (CCNL). La Corte ha respinto il ricorso del datore di lavoro, stabilendo che il CIR non può disciplinare materie non espressamente delegate dal CCNL. In questo caso, l'indennità per raggiungere il posto di lavoro non rientrava tra le materie delegabili, come le missioni e trasferte, pertanto doveva essere applicata la disciplina nazionale.
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