Autonoma organizzazione IRAP: il socio di società di revisione
L’autonoma organizzazione IRAP rappresenta da anni uno dei temi più dibattuti nel contenzioso tributario tra professionisti e Agenzia delle Entrate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha gettato nuova luce sulla posizione dei soci di grandi società di revisione o studi associati, chiarendo che la semplice qualifica di socio non è sufficiente a far scattare l’obbligo del versamento dell’imposta.
Il caso oggetto di analisi
Un professionista, operante come revisore legale all’interno di una primaria società di revisione internazionale in qualità di socio prestatore d’opera, aveva richiesto il rimborso dell’imposta versata per gli anni 2013-2015. Il contribuente sosteneva di non disporre di una propria struttura organizzata, essendo inserito in un’organizzazione riferibile esclusivamente alla società. Dopo esiti sfavorevoli nei gradi di merito, la questione è giunta dinanzi ai giudici di legittimità.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni precedenti, accogliendo il ricorso del professionista. Il punto centrale della controversia riguarda l’interpretazione del concetto di organizzazione. Secondo i giudici, non basta che il professionista tragga utilità da una struttura complessa; è necessario che egli ne sia il responsabile o che impieghi beni e lavoro altrui in misura eccedente il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.
Autonoma organizzazione IRAP: i criteri applicativi
Perché si possa parlare di soggezione all’imposta, il contribuente deve essere il responsabile dell’organizzazione e non deve essere inserito in strutture riferibili a terzi. Nel caso dei soci di società di revisione, l’attività professionale viene svolta all’interno di un’organizzazione costituita dalla società stessa. Pertanto, il singolo professionista non realizza il presupposto impositivo se non dispone di una propria, distinta, struttura di mezzi e persone.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio per cui l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito di un’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio non realizza, di per sé, l’autonoma organizzazione. I giudici di merito avevano erroneamente presunto la sussistenza del presupposto basandosi solo sulla qualifica di socio e sul presunto potenziamento dell’attività derivante dal sodalizio. La Cassazione ha invece chiarito che occorre un’analisi concreta sulla disponibilità di una struttura propria, indipendente da quella societaria, che nel caso di specie non è stata dimostrata.
Le conclusioni
Le conclusioni della sentenza stabiliscono che la sentenza di appello deve essere cassata con rinvio. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare il caso applicando il principio secondo cui l’inserimento in una struttura organizzativa altrui esclude l’imposizione IRAP per il professionista, a meno che non venga provata l’esistenza di un’ulteriore e autonoma struttura facente capo direttamente al socio. Questa decisione rappresenta un importante precedente per tutti i professionisti che operano all’interno di grandi network o società di servizi.
Il socio di una società di revisione deve sempre pagare l’IRAP?
No, se il professionista utilizza esclusivamente la struttura organizzativa della società e non possiede una propria organizzazione autonoma, non è tenuto al pagamento dell’imposta.
Cosa si intende per autonoma organizzazione ai fini IRAP?
Si configura quando il contribuente è il responsabile di una struttura che impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
Chi deve provare la sussistenza dell’organizzazione autonoma?
L’onere della prova spetta all’amministrazione finanziaria, che deve dimostrare come il professionista disponga di mezzi o collaboratori tali da potenziare la sua attività oltre la semplice capacità professionale.