L'INPS ha richiesto a un cittadino il pagamento di contributi previdenziali gestione commercianti sui redditi percepiti come socio fondatore di una società a responsabilità limitata. La Corte d'Appello ha annullato la richiesta per la quota relativa a tale società, accertando che il socio non vi svolgeva alcuna attività lavorativa. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che i redditi derivanti dalla mera partecipazione al capitale di una società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, costituiscono redditi di capitale e non d'impresa. Pertanto, tali somme sono escluse dalla base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali gestione commercianti, risultando irrilevante la qualifica di socio fondatore. Vince il cittadino, con condanna dell'INPS alle spese.
Continua »