Un Contribuente ha acquistato un immobile a Roma, usufruendo delle agevolazioni prima casa, dichiarando di svolgere attività prevalente nel comune. L'Agenzia delle Entrate ha revocato i benefici, emettendo un avviso di liquidazione per maggiori imposte e sanzioni, sostenendo che l'attività prevalente non fosse provata. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la revoca. Il Contribuente ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando errori procedurali e di diritto, inclusa la tardiva notifica dell'avviso e l'errata quantificazione delle sanzioni. La Corte di Cassazione ha riscontrato un 'error in procedendo' e ha rinviato la causa per acquisire il fascicolo d'ufficio, senza decidere nel merito della revoca agevolazioni prima casa.
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