Una lavoratrice autonoma, iscritta alla gestione commercianti INPS come agente di commercio, ha contestato la richiesta dell'ente previdenziale di pagare i contributi previdenziali socio accomandante calcolati anche sul reddito derivante dalla sua partecipazione in una società in accomandita semplice. La contribuente sosteneva che, non svolgendo attività lavorativa in tale società, quel reddito fosse di capitale e non d'impresa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale. Di conseguenza, tutti i redditi derivanti da tali società sono qualificati fiscalmente come redditi d'impresa e devono essere inclusi nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del socio accomandante.
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