L'Agenzia delle Entrate ha notificato avvisi di accertamento per Iva, Irap e Ires ai soci di una società in accomandita semplice già cancellata dal registro delle imprese. I giudici di merito avevano annullato gli atti, ritenendo che l'estinzione della società rendesse inesistente la pretesa fiscale anche verso i soci. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che l'estinzione della società e responsabilità dei soci comporta un fenomeno di tipo successorio. I debiti fiscali non si cancellano con la fine della società, ma si trasferiscono direttamente ai soci. Il socio accomandatario risponde illimitatamente, mentre l'accomandante nei limiti di quanto riscosso. Inoltre, l'atto notificato al socio è valido se ad esso è allegato l'accertamento societario, garantendo la piena conoscenza della pretesa. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso del Fisco.
Continua »