L'Agenzia delle Entrate contesta a una società italiana di non aver applicato la ritenuta fiscale sugli interessi pagati a un'altra società del gruppo. Secondo il Fisco, la società ricevente era una mera 'società conduit', mentre il vero **beneficiario effettivo** era una consociata lussemburghese, priva dei requisiti per l'esenzione. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia, annullando la decisione precedente. Sancisce un principio fondamentale: per negare l'esenzione, non serve provare un 'abuso del diritto', ma è sufficiente dimostrare che il ricevente formale non è il **beneficiario effettivo**. La Corte stabilisce tre test specifici (attività economica, controllo dei fondi, scopo dell'operazione) per individuare il vero beneficiario e rinvia il caso a un nuovo giudice per la valutazione dei fatti secondo questi criteri.
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