L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una Società Editrice italiana l'omessa applicazione della ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a una Controllata Estera lussemburghese, ritenendola una mera società condotto e individuando negli investitori americani il reale beneficiario effettivo. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della Società Editrice, stabilendo che la Controllata Estera deve essere considerata il vero beneficiario effettivo. La società lussemburghese, infatti, esiste da oltre cinquant'anni, possiede una reale struttura operativa, gestisce partecipazioni e ha piena disponibilità giuridica ed economica dei fondi, escludendo qualsiasi intento elusivo. Inoltre, la Corte ha riconosciuto la deducibilità degli accantonamenti per l'indennità suppletiva di clientela degli agenti. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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