L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di diritto slovacco l'esterovestizione societaria per l'anno d'imposta 2012, ritenendo che la sua sede amministrativa reale fosse in Italia. Nonostante l'annullamento dell'atto in primo grado, la Commissione Tributaria di secondo grado ha confermato la residenza fiscale italiana basandosi su precisi indizi, quali la residenza in Italia degli amministratori, l'emissione di fatture da computer italiani e l'assenza di attività reale in Slovacchia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che l'amministrazione finanziaria ha legittimamente provato l'esterovestizione societaria tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, senza alcuna inversione dell'onere della prova. La società è stata quindi considerata fiscalmente residente in Italia e condannata al pagamento delle imposte e delle spese processuali.
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