L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a una socia titolare del 30% delle quote di una società di capitali a ristretta base partecipativa. L'Amministrazione ha contestato un maggior reddito di partecipazione per l'anno 2007, scaturito dalla presunzione di distribuzione di utili societari non dichiarati, accertati in capo all'impresa tramite metodo analitico-induttivo e studi di settore. La socia ha impugnato l'atto fino alla Suprema Corte. Tuttavia, prima dell'udienza di discussione, la contribuente ha depositato una memoria formale contenente la rinuncia al ricorso per cassazione. I giudici di legittimità hanno preso atto della volontà di non proseguire la lite, dichiarando l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione e la cessazione della materia del contendere, senza applicazione di spese o doppio contributo unificato.
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