Un'azienda sanitaria ha ricevuto un avviso di addebito dall'ente previdenziale per presunte irregolarità su agevolazioni contributive. In un parallelo giudizio, il Tribunale ha annullato l'accertamento presupposto, escludendo il trasferimento d'azienda. L'ente ha impugnato tale prima pronuncia. Nel procedimento sull'avviso di addebito, il giudice ha disposto la sospensione del processo in attesa dell'esito dell'appello. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto la domanda dell'azienda, evidenziando che la sospensione del processo non è automatica se la causa pregiudiziale possiede già una sentenza di primo grado, anche se impugnata. Il giudice può eventualmente disporre una sospensione facoltativa solo fornendo una motivazione specifica ed esaustiva. La Cassazione ha quindi cassato l'ordinanza e ordinato la prosecuzione della causa.
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