Un detenuto in regime speciale ottiene dal Tribunale di Sorveglianza il diritto a due ore d'aria più un'ulteriore ora di socialità. Il Ministero della Giustizia ricorre in Cassazione, sostenendo che l'ora di socialità debba essere inclusa nelle due ore massime fuori dalla cella. La Corte Suprema respinge il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la permanenza all'aria aperta 41-bis e la socialità sono diritti distinti e non sovrapponibili. Il primo tutela la salute, il secondo le esigenze relazionali. La Corte conferma che la riduzione dell'ora d'aria è possibile solo per motivi eccezionali e individuali, non tramite circolari generali. Vince il detenuto, il cui diritto a due ore piene d'aria, separate dalla socialità, viene confermato.
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