La Corte di Cassazione affronta il tema dei diritti del detenuto in regime di 41-bis, stabilendo un principio fondamentale. Un detenuto si era lamentato per la limitazione dei canali televisivi visibili, ottenendo ragione in un primo momento. La Cassazione, però, ha ribaltato la decisione. Ha chiarito che la scelta dei canali TV non lede il nucleo essenziale del diritto all'informazione, ma ne rappresenta solo una modalità di esercizio. Tale regolamentazione rientra nel potere organizzativo e discrezionale dell'Amministrazione Penitenziaria, finalizzato a garantire la sicurezza. Pertanto, la limitazione non è una violazione dei diritti del detenuto e non può essere contestata con lo specifico reclamo previsto dalla legge, che tutela solo la lesione di un diritto e non le sue modalità di fruizione.
Continua »