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Art. 35-bis Ord. pen. (L. 354/1975)

6 provvedimenti

Permanenza all’aperto 41-bis: non si scambia con la socialità
Un detenuto in regime speciale ha contestato la decisione del carcere di sostituire una delle due ore d'aria con un'ora in una sala 'socialità' interna. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Amministrazione Penitenziaria, stabilendo un principio fondamentale: la permanenza all'aperto 41-bis e la socialità sono diritti distinti e non sovrapponibili. La prima serve a tutelare la salute psicofisica e deve svolgersi in spazi aperti; la seconda risponde a esigenze relazionali. Di conseguenza, il detenuto ha diritto a due ore effettive all'aria aperta, non sostituibili con attività in locali chiusi. Una limitazione è possibile solo per specifici e motivati motivi di sicurezza, non tramite un regolamento generale.
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Colloquio 41-bis: sì al video col fratello, ma solo con parere DDA
Un detenuto in regime di 41-bis chiede di effettuare un colloquio in videochiamata con il fratello, anch'egli detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza concede il permesso, ma il Ministero della Giustizia ricorre in Cassazione. La Suprema Corte annulla la decisione, stabilendo un principio fondamentale: in questi casi, il **parere DDA obbligatorio** deve essere sempre acquisito. Sebbene non vincolante, questo parere è indispensabile per bilanciare correttamente il diritto del detenuto ai rapporti familiari con le inderogabili esigenze di sicurezza pubblica. L'omissione di questo passaggio procedurale rende illegittima l'autorizzazione al colloquio.
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Diritti del Detenuto: TV limitata in carcere non è violazione
La Corte di Cassazione affronta il tema dei diritti del detenuto in regime di 41-bis, stabilendo un principio fondamentale. Un detenuto si era lamentato per la limitazione dei canali televisivi visibili, ottenendo ragione in un primo momento. La Cassazione, però, ha ribaltato la decisione. Ha chiarito che la scelta dei canali TV non lede il nucleo essenziale del diritto all'informazione, ma ne rappresenta solo una modalità di esercizio. Tale regolamentazione rientra nel potere organizzativo e discrezionale dell'Amministrazione Penitenziaria, finalizzato a garantire la sicurezza. Pertanto, la limitazione non è una violazione dei diritti del detenuto e non può essere contestata con lo specifico reclamo previsto dalla legge, che tutela solo la lesione di un diritto e non le sue modalità di fruizione.
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Regime 41-bis: Niente Cibi di Lusso per Mantenere il Potere
Un detenuto sottoposto al regime penitenziario 41-bis lamentava una lista di prodotti alimentari acquistabili più ristretta rispetto a quella di un altro carcere. Il Tribunale di Sorveglianza gli aveva dato ragione, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha stabilito che limitare l'acquisto di certi beni è una misura legittima e funzionale allo scopo del 'carcere duro'. L'obiettivo del regime penitenziario 41-bis è proprio quello di impedire ai boss di usare beni 'di pregio' per mantenere potere e carisma all'interno del carcere. Pertanto, la differenziazione degli elenchi tra diversi istituti è giustificata da esigenze di sicurezza e non viola alcun diritto.
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Reclamo sanzione disciplinare detenuto: negato l’esame nel merito
Un detenuto ha presentato un reclamo contro una sanzione disciplinare lieve (ammonizione), che gli ha precluso la concessione di un permesso premio. Il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché la legge non consente di valutare il merito per le sanzioni minori. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo un principio chiaro sul reclamo sanzione disciplinare detenuto: il controllo del giudice è pieno solo per le sanzioni più gravi, come l'isolamento. Per le altre, la valutazione si ferma alla legittimità formale della procedura, senza entrare nel merito dei fatti. La scelta del legislatore di limitare il controllo giurisdizionale per gli illeciti minori non è stata ritenuta incostituzionale.
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Sanzione disciplinare detenuto: limiti del reclamo
Un detenuto ha ricevuto una sanzione disciplinare (ammonizione) per aver modificato il suo telecomando. Ha presentato ricorso lamentando vizi procedurali, violazione del diritto di difesa e l'incostituzionalità delle norme che limitano il controllo giurisdizionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per una sanzione disciplinare detenuto di lieve entità, il controllo del giudice è limitato alla sola legittimità del procedimento e non può estendersi al merito dei fatti. I presunti vizi procedurali sono stati ritenuti irrilevanti in assenza di un concreto pregiudizio per la difesa.
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