Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che garantiva a un detenuto in regime speciale due ore di permanenza all'aria aperta, escludendo dal computo l'ora di socialità trascorsa in locali interni. Il Ministero sosteneva che le attività fuori dalla cella non potessero superare complessivamente le due ore giornaliere. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la permanenza all'aria aperta (volta a tutelare la salute psicofisica) e la socialità (volta a soddisfare esigenze relazionali) sono diritti distinti con finalità diverse. Pertanto, l'amministrazione penitenziaria non può arbitrariamente ridurre l'ora d'aria per sostituirla con attività al chiuso, a meno che non sussistano eccezionali e documentati motivi di sicurezza individuali. Vince il detenuto, che mantiene il diritto a fruire separatamente di entrambe le tutele.
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