L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento contro un'impresa edile, contestando la deduzione dei costi aziendali per l'acquisto di materiali e per lavori in corso d'opera. I giudici di merito hanno annullato l'atto, riconoscendo l'effettività e l'inerenza delle spese. L'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancanza di indicazione del luogo di consegna nei documenti di trasporto e la violazione delle regole sull'onere della prova. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'assenza del luogo di destinazione sui documenti di trasporto non esclude l'inerenza, se l'impiego dei materiali nel cantiere è provato. Inoltre, la Corte ha dichiarato inammissibili le censure sull'onere della prova, poiché miravano a un inammissibile riesame dei fatti. L'Amministrazione Finanziaria è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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