Una società attiva nel settore dei noli marittimi, successivamente fallita, ha citato in giudizio alcuni soggetti per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla distrazione di ingenti somme di denaro verso l'estero. Il Fallimento sosteneva che il termine per agire decorresse dal 2015, anno di ricezione degli accertamenti fiscali che svelavano l'illecito. La Corte di Cassazione ha invece rigettato il ricorso, confermando che la prescrizione del risarcimento danni decorre dal momento in cui il danneggiato, usando l'ordinaria diligenza, è in grado di percepire il danno e il nesso causale. Nel caso specifico, il liquidatore della società disponeva già nel 2008 di tutta la documentazione contabile necessaria per rilevare le anomalie finanziarie. Di conseguenza, l'azione risarcitoria è stata dichiarata prescritta, con la condanna del Fallimento al pagamento delle spese legali.
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