Un'azienda fornitrice ha impugnato davanti alla Corte di Cassazione una decisione del Consiglio di Stato, che aveva travolto le convenzioni sottoscritte dopo l'annullamento della procedura di gara pubblica. Successivamente, la stessa società ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione, motivata da sopravvenute decisioni dei giudici di legittimità. Le altre parti in causa non hanno manifestato formale adesione all'atto abdicativo e hanno chiesto la liquidazione delle spese di lite. Le Sezioni Unite hanno dichiarato l'estinzione del procedimento, ribadendo che la rinuncia produce effetti anche senza l'accettazione della controparte. Tuttavia, la Corte ha condannato la società rinunciante al pagamento delle spese legali, in quanto l'impugnazione risultava destinata all'inammissibilità e non sussistevano elementi per derogare al principio generale della soccombenza.
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