Un lavoratore impiegato con mansioni di autista e addetto allo smistamento pacchi ha richiesto il pagamento della voce retributiva legata allo svolgimento di compiti accessori di ritiro e consegna. L'azienda datrice di lavoro ha negato il compenso, sostenendo che i nuovi accordi sindacali avessero radicalmente modificato l'organizzazione logistica aziendale, cancellando la disciplina previgente.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione di merito a favore del dipendente. I giudici hanno stabilito che l'indennità di agente unico ha una precisa natura retributiva poiché remunera mansioni specifiche svolte in aggiunta alla guida. Pertanto, la scadenza o la modifica degli accordi collettivi non consente al datore di lavoro di eliminare unilateralmente il compenso, tutelato dal principio costituzionale di irriducibilità del trattamento economico.
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