Un automobilista ha impugnato una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada ricevuta dopo 123 giorni dall'infrazione, lamentando il superamento del termine di 90 giorni. L'amministrazione comunale ha chiarito che il primo tentativo di notifica era fallito a causa dell'indirizzo incompleto presente nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del conducente, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno stabilito che, se la notifica del verbale non va a buon fine per negligenza del trasgressore nell'aggiornare i propri dati nei registri ufficiali, il termine di 90 giorni non decorre dall'infrazione, ma dal momento in cui l'ente locale viene posto in grado di reperire l'indirizzo esatto. L'automobilista deve quindi pagare la sanzione e le spese processuali.
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