Il diritto alla rivalutazione contributiva per amianto
I lavoratori esposti a sostanze nocive durante la carriera possono richiedere vantaggi previdenziali specifici. La rivalutazione contributiva per amianto costituisce una maggiorazione utile per raggiungere prima la pensione o per incrementarne l’importo. Molti dipendenti attendono tuttavia il momento del collocamento a riposo per attivare le tutele. Questo ritardo comporta spesso gravi conseguenze giuridiche. Il diritto ai benefici si prescrive infatti se il titolare non agisce entro i termini fissati dalla legge ordinaria.
La vicenda tra lavoratore ed ente previdenziale
Un dipendente ha svolto per decenni mansioni lavorative su navi mercantili a contatto con fibre asbestoidi. Nel 2005 il marittimo ha presentato una prima richiesta all’ente assicuratore contro gli infortuni per ottenere la certificazione di esposizione. Molti anni dopo, precisamente nel 2017, l’interessato ha formalizzato la richiesta di accredito contributivo all’istituto previdenziale. L’ente pubblico ha negato ogni beneficio per intervenuta decadenza dei termini.
I giudici territoriali hanno dato ragione all’ente di previdenza. Il tribunale ha accertato che il lavoratore conosceva il rischio lavorativo già nel 2005, anno di deposito della prima istanza. L’inerzia durata oltre dieci anni ha determinato l’estinzione del diritto per decorso del tempo. Il lavoratore ha quindi impugnato la decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
I termini di prescrizione per la rivalutazione contributiva per amianto
La legge stabilisce che i diritti patrimoniali si estinguono se non esercitati tempestivamente. Il termine generale di prescrizione per i benefici previdenziali è pari a dieci anni. Questo termine inizia a decorrere dal momento esatto in cui il soggetto acquisisce la piena consapevolezza dell’avvenuta esposizione qualificata.
Il beneficio dell’accredito maggiorato resta del tutto autonomo rispetto al diritto alla pensione finale. Il lavoratore può e deve rivendicare il ricalcolo anche durante il rapporto di lavoro attivo. L’attesa della pensione non sospende i termini di legge e non giustifica il ritardo nell’inoltro dell’istanza formale.
Le motivazioni sulla prescrizione della rivalutazione contributiva per amianto
I giudici di legittimità hanno confermato la piena validità della sentenza impugnata. L’accertamento relativo alla consapevolezza dell’esposizione costituisce una valutazione di merito non modificabile nel giudizio di legittimità. La presentazione dell’istanza all’ente infortunistico nel 2005 dimostra in modo inequivocabile la conoscenza del danno potenziale.
La Suprema Corte ha rilevato che il lavoratore ha lasciato trascorrere più di dodici anni prima di sollecitare l’ente previdenziale. Tale condotta omissiva ha consumato definitivamente il termine decennale di prescrizione previsto dal codice civile. I motivi di ricorso presentati dal dipendente risultano pertanto del tutto inammissibili.
Le conclusioni della Cassazione sulla domanda di rivalutazione contributiva per amianto
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità totale del ricorso promosso dal lavoratore marittimo. L’interessato perde definitivamente la possibilità di ottenere i benefici previdenziali richiesti per il periodo lavorativo contestato. Il ricorrente deve inoltre rimborsare le spese processuali sostenute dall’ente previdenziale e versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Quando inizia a decorrere la prescrizione per i benefici da amianto?
Il termine decennale di prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore acquisisce la piena consapevolezza dell’esposizione qualificata al rischio.
Bisogna attendere il pensionamento per richiedere la rivalutazione contributiva?
No, il diritto alla rivalutazione contributiva è autonomo rispetto alla pensione e deve essere fatto valere anche durante l’attività lavorativa.
Cosa accade se la richiesta all’INPS viene presentata dopo dieci anni dalla prima domanda INAIL?
Il diritto si estingue per prescrizione poiché la domanda presentata all’INAIL prova la già avvenuta conoscenza dell’esposizione nociva.