Una Società ha ricevuto un avviso bonario per IVA non versata, sanzioni e interessi, relativi all'anno 2015. La Società ha contestato solo le sanzioni e gli interessi, invocando la forza maggiore tributaria dovuta a una crisi di liquidità causata dai ritardi nei pagamenti da parte di enti pubblici. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la crisi di liquidità, anche se grave e derivante da inadempimenti altrui, non costituisce forza maggiore in ambito tributario, specialmente quando l'IVA era stata di fatto incassata dalla Società.
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