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Sistema Contributivo

14 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Nell'ordinamento italiano, il metodo di calcolo contributivo a capitalizzazione simulata sulla crescita detto anche metodo di calcolo contributivo o sistema contributivo è un metodo di calcolo della pensione di vecchiaia appartenente agli schemi pensionistici con formula delle rendite predefinita, infatti, anche se correlato ai contributi obbligatori versati, la prestazione non è legata ad un patrimonio di previdenza e quindi ai contributi versati come se fosse un risparmio previdenziale, ma ad una formula che è un modo per determinare l'ammontare dell'assegno pensionistico "secondo la legge vigente al momento del pensionamento" che contiene dei riferimenti ai contributi versati ed alla crescita economica. Esso è utilizzato nei sistemi pensionistici senza patrimonio di previdenza, e non ha nulla a che vedere con la capitalizzazione dei premi versati ai fondi pensione che investono il patrimonio per incrementarlo dei rendimenti legati al tasso di interesse, nel rispetto del principio della capitalizzazione integrale. Infatti i contributi obbligatori per le assicurazioni obbligatorie sono delle imposte versate anche da soggetti non iscritti agli enti previdenziali, e che quindi non riceveranno alcun trattamento pensionistico. I contributi previdenziali entrano nel patrimonio netto degli enti previdenziali e sono immediatamente utilizzati nel pagamento delle prestazioni previdenziali correnti senza avere la possibilità di incrementarsi con i rendimenti generati da un investimento nel mercato mobiliare o immobiliare. Basti pensare che il patrimonio di previdenza dell'INPS che gestisce il sistema pensionistico pubblico che raccoglie il 95% delle posizioni previdenziali dei lavoratori italiani, è nullo, così come nella maggior parte dei sistemi pensionistici pubblici dei paesi OCSE. La definizione di capitalizzazione simulata sulla crescita deriva dal fatto che l'applicazione del metodo di calcolo usa la stessa formula della legge di capitalizzazione ma la rivalutazione non avviene al tasso di interesse di mercato (valore sempre positivo), ma secondo un tasso di rendimento apparente il quale è un indice che può essere anche negativo. Nel metodo contributivo i contributi hanno quindi una remunerazione da crescita economica e non da patrimonio di previdenza da cui segue che il tasso di rendimento è apparente e non reale. Nel caso italiano, tale indice è legato alla variazione media quinquennale del PIL, ed è quindi tale da correlare, più che nel metodo di calcolo retributivo, la promessa pensionistica con le risorse del sistema economico e quindi del bilancio dello Stato. Secondo tale metodo l'importo calcolato della pensione è legato alla storia contributiva o meglio ai contributi figurativi indicati nell'estratto conto contributivo e alla speranza di vita del lavoratore, fatta salva la verifica della sostenibilità fiscale del sistema pensionistico pubblico vista sia dal lato del contribuente, sia dal lato della pubblica amministrazione e nel bilancio complessivo dello Stato. Il metodo è stato introdotto in Italia con la Riforma Dini del 1995, ma solo per alcune categorie di iscritti al sistema pensionistico pubblico in Italia che ancora non sono andate in pensione, per cui gli effetti di riduzione della spesa pensionistica sono stati, fino al 2014, insignificanti. Con la riforma delle pensioni Fornero è entrato in vigore dal 1 gennaio 2012, per tutti, il metodo di calcolo misto che prevede l'utilizzo del metodo di calcolo contributivo a capitalizzazione simulata sulla crescita, ma solo per la quota di contributi versati dal 2012. Pertanto ancora nel 2012 le pensioni di vecchiaia venivano calcolate con il metodo di calcolo retributivo e negli anni successivi la quota calcolata con il metodo contributivo non avrà una incidenza significativa nella spesa pensionistica complessiva dello Stato italiano. Gli effetti di riduzione della pensione, come previsto dalla Riforma Dini, saranno significativi per chi nel 1996, non aveva almeno 18 anni di anzianità contributiva , rispetto ai lavoratori che hanno mantenuto il metodo di calcolo retributivo fino al 2011.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Opzione donna: negato il ricalcolo per chi è già in pensione
Una lavoratrice otteneva la pensione anticipata beneficiando delle agevolazioni previste per chi versa contribuzione volontaria, con calcolo retributivo. Successivamente, la pensionata chiedeva all'ente previdenziale di ricalcolare l'assegno applicando il regime di Opzione donna con metodo contributivo, al fine di ottenere un importo mensile più alto grazie agli stipendi elevati dell'ultimo decennio. La Corte d'Appello accoglieva la domanda della donna. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito, accogliendo il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che le due agevolazioni perseguono lo stesso scopo di anticipo pensionistico e corrono su binari paralleli. Chi ha già beneficiato della salvaguardia anagrafica non può pretendere il ricalcolo mediante Opzione donna per ragioni di mera convenienza economica.
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Pensione totalizzata: il calcolo contributivo prevale sul misto
Un Lavoratore ha chiesto il ricalcolo della sua pensione in totalizzazione, ottenuta sommando contributi versati in diverse gestioni, per applicare il più favorevole 'sistema misto' anziché il 'sistema contributivo'. La Corte d'Appello aveva accolto la sua richiesta. Tuttavia, l'INPS ha contestato, sostenendo che il Lavoratore non aveva maturato i requisiti anagrafici specifici entro il primo trimestre dell'anno per beneficiare del regime derogatorio delle 'finestre'. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che il calcolo pensione totalizzazione deve avvenire interamente con il sistema contributivo, poiché il Lavoratore non rientrava nell'eccezione prevista per il sistema misto.
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Ricalcolo della pensione: no a contributi già usati
Un lavoratore ha ottenuto una prima pensione di anzianità nel 1983 per il servizio militare. Successivamente ha svolto attività nel settore aereo dal 1983 al 2007 versando contributi al relativo fondo speciale. Al momento del pensionamento di vecchiaia nel 2007, l'ente previdenziale ha liquidato il trattamento con il sistema misto. L'interessato ha chiesto il ricalcolo della pensione interamente con il più vantaggioso sistema retributivo, sostenendo di possedere oltre diciotto anni di contributi prima del 1995 sommando le due gestioni. I giudici hanno respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto: i periodi contributivi già impiegati per liquidare un precedente trattamento non possono essere conteggiati per raggiungere la soglia dei diciotto anni ante 1995 sulla seconda pensione.
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Rivalutazione contributiva amianto: solo anticipo e non montante
Un pensionato ha chiesto all'Ente Previdenziale il ricalcolo dell'assegno pensionistico rivendicando la rivalutazione contributiva amianto per un periodo esposto alle fibre nocive. Il lavoratore sosteneva che il coefficiente moltiplicativo di 1,5 dovesse aumentare sia l'anzianità di servizio sia il montante contributivo per la quota calcolata col sistema contributivo. L'Ente Previdenziale ha invece applicato il moltiplicatore soltanto al periodo lavorativo svolto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando che la rivalutazione contributiva amianto agisce esclusivamente sulla durata del periodo lavorativo per anticipare la pensione. La legge non prevede la moltiplicazione dell'importo dei contributi versati nel sistema contributivo. Il pensionato è stato sconfitto e condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Rivalutazione contributiva amianto: il bonus non aumenta il montante
Un pensionato ha chiesto all'INPS il ricalcolo della propria pensione, pretendendo l'applicazione del coefficiente moltiplicatore di 1,5 direttamente sul montante contributivo per gli anni dal 1996 al 2003, in virtù della rivalutazione contributiva amianto. L'ente previdenziale ha limitato l'aumento alla sola durata del periodo lavorativo per anticipare l'accesso al pensionamento. La Corte di Cassazione ha rigettato la domanda del lavoratore, stabilendo che la rivalutazione contributiva amianto opera unicamente sulla durata dell'attività lavorativa e non incrementa il valore dei contributi nel sistema contributivo. Il pensionato ottiene quindi solo il beneficio dell'anticipo dell'uscita dal lavoro, senza alcun aumento dell'importo mensile dell'assegno pensionistico.
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Principio del pro rata: la Cassa può ridurre la pensione
Un professionista in pensione ha chiesto il ricalcolo della propria quota pensionistica maturata prima del 2003, contestando il regolamento della propria Cassa previdenziale. Il pensionato sosteneva che le nuove regole di calcolo violassero il principio del pro rata, riducendo illegittimamente l'importo spettante. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del regolamento della Cassa. I giudici hanno chiarito che il principio del pro rata non è assoluto e può essere bilanciato con l'esigenza di garantire l'equilibrio finanziario di lungo termine dell'ente e l'equità tra generazioni. Di conseguenza, la riforma del calcolo pensionistico, che ha ampliato il periodo di riferimento per la media dei redditi, è pienamente valida.
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Opzione donna: negata a chi ha già i requisiti ordinari
Una lavoratrice ha chiesto la liquidazione della pensione tramite la misura denominata opzione donna. L'ente previdenziale ha respinto la domanda poiché la donna aveva già maturato i requisiti ordinari per la pensione anticipata. La Corte d'Appello ha dato ragione alla lavoratrice, ritenendo che la misura fosse accessibile anche a chi possedeva già i requisiti ordinari. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che l'opzione donna è uno strumento di prepensionamento volto esclusivamente ad agevolare l'uscita anticipata dal lavoro. Non può essere utilizzata come un meccanismo di scelta per ottenere un calcolo diverso o più favorevole da chi ha già maturato i requisiti ordinari. La richiesta della lavoratrice è stata quindi definitivamente respinta.
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Contributo di solidarietà: paga di più ma la pensione non sale
Un avvocato pensionato ha fatto causa alla sua Cassa di previdenza per includere nel calcolo della sua pensione un'aliquota aggiuntiva del 3% versata a titolo di contributo soggettivo. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta, stabilendo che quel versamento è un 'contributo di solidarietà previdenziale'. Questo tipo di contributo non serve ad aumentare la pensione del singolo, ma a garantire la stabilità economica dell'intero ente per tutti gli iscritti. La Corte ha affermato che gli enti previdenziali privatizzati hanno l'autonomia di introdurre tali misure solidaristiche, che prevalgono sul principio di diretta corrispondenza tra contributi versati e pensione ricevuta. Di conseguenza, l'avvocato ha perso la causa.
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Principio del pro rata: calcolo pensione professionisti
Una professionista ha contestato il calcolo della propria pensione di vecchiaia, richiedendo l'applicazione integrale del sistema retributivo fino al 2002. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità delle delibere di un ente previdenziale privatizzato che applicano il principio del pro rata temperato per i trattamenti decorrenti dal 2007. La decisione si fonda sulla necessità di garantire l'equilibrio finanziario degli enti, validando l'efficacia delle norme di interpretazione autentica che hanno risolto i dubbi normativi precedenti sulla decorrenza dei nuovi criteri di calcolo.
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Calcolo pensione salvaguardati: no al retributivo
Una lavoratrice, beneficiaria delle norme di 'salvaguardia', ha richiesto il ricalcolo della sua pensione interamente con il più favorevole sistema retributivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un principio fondamentale sul calcolo pensione salvaguardati: le deroghe previste dalla legge riguardano esclusivamente i requisiti di accesso e la decorrenza della pensione, ma non il metodo di calcolo. Pertanto, anche per i 'salvaguardati', la quota di pensione maturata dopo il 1° gennaio 2012 deve essere calcolata con il sistema contributivo, come previsto dalla riforma Fornero.
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Indennità una tantum: decisivo il sistema contributivo
La Corte di Cassazione ha confermato il diniego dell'indennità una tantum alla vedova di un assicurato. La Corte ha stabilito che, per ottenere il beneficio, è necessario che la pensione del defunto fosse calcolata con il sistema contributivo, come previsto dalla l. 335/95, interpretata sistematicamente.
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Cumulo gratuito e calcolo pensione: le regole
La Corte di Cassazione ha stabilito che le casse di previdenza private non possono introdurre regolamenti peggiorativi per calcolare la pensione in regime di cumulo gratuito. La legge è auto-applicativa: ogni cassa deve calcolare la propria quota di pensione usando le proprie regole ordinarie, ma tenendo conto dell'anzianità contributiva totale maturata dal lavoratore in tutte le gestioni. Questo impedisce l'applicazione di sistemi di calcolo penalizzanti, come quello puramente contributivo, se l'anzianità complessiva dà diritto a un sistema più favorevole (misto o retributivo).
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Opzione sistema contributivo: comunicazione scritta all’INPS
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'opzione sistema contributivo per la pensione, prevista dalla legge n. 335/1995, deve essere esercitata dal lavoratore con una dichiarazione scritta e indirizzata direttamente all'INPS. La comunicazione mensile (flusso Uniemens) inviata dal datore di lavoro non è sufficiente a surrogare questa manifestazione di volontà. La sentenza chiarisce che, data la natura di diritto potestativo del lavoratore e le importanti conseguenze sul rapporto previdenziale, è necessario un atto formale che garantisca certezza giuridica, escludendo forme equivalenti.
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Riduzione contributi pensionati: sì al sistema contributivo
Una recente sentenza della Corte d'Appello ha stabilito che la riduzione dei contributi al 50% per i lavoratori autonomi pensionati con più di 65 anni si applica anche a coloro la cui pensione è calcolata con il sistema contributivo puro. La Corte ha respinto la tesi dell'ente previdenziale, che voleva limitare il beneficio ai soli pensionati del sistema retributivo, chiarendo che la norma ha lo scopo di individuare una platea di beneficiari (pensionati autonomi over 65) e di regolare separatamente le conseguenze per i diversi sistemi di calcolo, senza escludere nessuno.
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