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D.L. 355/2001

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Computo dei contributi previdenziali: negato il ricalcolo
Un lavoratore già titolare di pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione Separata ha chiesto all'INPS la ricostituzione del proprio assegno. Il pensionato voleva applicare il computo dei contributi previdenziali versati tra il 1973 e il 1980 nella Gestione Artigiani per ottenere un aumento dell'importo mensile percepito. L'INPS ha respinto la domanda e la Corte di Cassazione ha confermato il rigetto. I giudici di legittimità hanno stabilito che la facoltà di computare contributi versati in casse diverse spetta unicamente ai lavoratori ancora attivi e non a chi è già pensionato. Tale meccanismo serve infatti per raggiungere il diritto al trattamento pensionistico e determinarne la misura iniziale, non per incrementare in un secondo momento una pensione già liquidata e in godimento.
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Opzione donna: negata a chi ha già i requisiti ordinari
Una lavoratrice ha chiesto la liquidazione della pensione tramite la misura denominata opzione donna. L'ente previdenziale ha respinto la domanda poiché la donna aveva già maturato i requisiti ordinari per la pensione anticipata. La Corte d'Appello ha dato ragione alla lavoratrice, ritenendo che la misura fosse accessibile anche a chi possedeva già i requisiti ordinari. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che l'opzione donna è uno strumento di prepensionamento volto esclusivamente ad agevolare l'uscita anticipata dal lavoro. Non può essere utilizzata come un meccanismo di scelta per ottenere un calcolo diverso o più favorevole da chi ha già maturato i requisiti ordinari. La richiesta della lavoratrice è stata quindi definitivamente respinta.
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Opzione sistema contributivo: requisiti e validità
Una società si è opposta a una richiesta di pagamento dell'ente previdenziale per contributi non versati, sostenendo di aver correttamente applicato il massimale contributivo per due dipendenti. Il cuore della disputa era la validità dell'opzione sistema contributivo esercitata dai lavoratori prima di aver maturato i 15 anni di anzianità richiesti dalla legge. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda, stabilendo che il requisito dei 15 anni di contributi è una condizione necessaria per poter esercitare l'opzione, e non una semplice condizione di efficacia futura. Di conseguenza, l'opzione era invalida fin dall'inizio e l'azienda era tenuta a versare i contributi per intero.
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Opzione sistema contributivo: comunicazione scritta all’INPS
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'opzione sistema contributivo per la pensione, prevista dalla legge n. 335/1995, deve essere esercitata dal lavoratore con una dichiarazione scritta e indirizzata direttamente all'INPS. La comunicazione mensile (flusso Uniemens) inviata dal datore di lavoro non è sufficiente a surrogare questa manifestazione di volontà. La sentenza chiarisce che, data la natura di diritto potestativo del lavoratore e le importanti conseguenze sul rapporto previdenziale, è necessario un atto formale che garantisca certezza giuridica, escludendo forme equivalenti.
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Opzione regime contributivo: comunicazione all’INPS
Una società si è opposta alla richiesta di contributi previdenziali avanzata dall'ente di previdenza per somme eccedenti il massimale annuo. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'opzione regime contributivo da parte del lavoratore, per essere valida ed efficace, deve essere comunicata per iscritto direttamente all'ente previdenziale. La semplice comunicazione al datore di lavoro e la successiva trasmissione dei flussi UNIEMENS non sono considerate sufficienti a produrre gli effetti desiderati, tra cui l'applicazione del massimale contributivo.
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